Detrazione Irpef 41 %
| In che consiste |
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa di 150 milioni di lire (77.468,53 euro) per anno d’imposta e per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio, da suddividere in cinque o dieci anni (per i lavori eseguiti nel corso del 2002 solo 10 anni-vedi legge finanziaria2002); l’importo detraibile, quindi, è al massimo di 54.000.000 lire (36% di 150 milioni) per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese. Per i lavori eseguiti sull’abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo di 150 milioni per ciascuna delle due unità. Se l’accatastamento è unico, il limite massimo detraibile resta fissato in 150 milioni complessivi. Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tenere conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori: se l’intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite massimo detraibile resta fermo a 150 milioni anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più unità. A proposito della detrazione dall’Irpef del 36% della spesa sostenuta, va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. Esempio: se la quota annua detraibile è di 5.000.000 lire, e l’Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell’anno in questione ammonta a 4.500.000 lire, la parte residua, 500.000 lire, non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo. Attenzione: la detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore del condominio. In tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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| Chi ne ha diritto |
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito. Hanno quindi diritto alla detrazione: - il proprietario o il nudo proprietario;
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo caso è però necessario che il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente e che l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori. Ha diritto alla detrazione del 36% anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati. |
Per quali lavori
Spese detraibili
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Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese: - le spese per la progettazione e le altre
prestazioni professionali connesse;
Non possono invece ritenersi compresi tra le spese oggetto della detrazione gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio. La manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Gli stessi interventi, eseguiti sulle singole proprietà private (appartamenti, villette) o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Esempi: demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, sostituzione con medesimi materiali dei manti di copertura dei tetti; demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura; rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni, questi ultimi se con le stesse caratteristiche dei precedenti; impianti per servizi accessori come idraulico-fognatizio, di allontanamento delle acque meteoriche, di illuminazione, di riscaldamento, di ventilazione e opere inerenti, sempre che non comportino creazione di nuovi volumi tecnici fuori o entro terra; intonaci, rivestimenti e coloriture di prospetti esterni purché eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; installazione d'impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi. Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condòmino in base alla quota millesimale. Per questa categoria di opere non è richiesta la preventiva comunicazione al sindaco, autorizzazione o concessione. Le stesse opere sono però soggette ad autorizzazione edilizia nel caso di:
-
interventi da eseguire negli stabili soggetti a vincolo di carattere storico,
architettonico, La manutenzione straordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Esempi: rifacimento
o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse dalle precedenti; opere accessorie in edifici esistenti che comunque non comportino aumenti di
volume e di superfici utili (quali ad esempio: centrali termiche, impianti di
ascensori , scale di sicurezza, intercapedini, canne fumarie esterne,
recinzioni, sistemazioni esterne, ecc.); demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni per
creazione di servizi (come realizzazione ed integrazione di bagni, cucine,
ecc.);
rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai
preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere,
installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al
risparmio dell'energia (art. 1 e 5 della legge 29/5/1982 n. 308).
Per
questa categoria di opere, è necessario presentare la denuncia di inizio
attività. Restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Esempi: gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. Ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempi: sostituzione degli elementi verticali portanti dell'edificio con altri aventi caratteristiche fisiche e strutturali diverse; costruzione di nuovi solai o demolizione e ricostruzione di quelli esistenti con alterazione delle quote di imposta; spostamento dei collegamenti verticali (scale, ascensori) con conseguente alterazione della tipologia dell'edificio; modifica delle coperture esistenti che, benché non comportino aumenti dei volumi utili, prevedano soluzioni strutturali o architettonici diverse; consistenti modifiche esterne dei prospetti direttamente connesse, per un rapporto di funzionalità, agli interventi realizzati all'interno e non costituenti ripristino di aperture o strutture di facciate preesistenti; realizzazione di nuovi balconi; modifica delle superfici o dei volumi delle singole unità immobiliari mediante l'aumento del numero delle stesse. Per gli interventi di
ristrutturazione bisogna richiedere la concessione edilizia. Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione Sono pure ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gli interventi finalizzati:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
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| Le procedure da seguire |
1 Munirsi delle autorizzazioni previste dalla Legge, o delle abilitazioni amministrative. A seconda del tipo di lavori da eseguire, possono rendersi necessarie la semplice denuncia di inizio attività, l'autorizzazione amministrativa o la concessione edilizia, la relazione tecnica, una delibera dell'assemblea condominiale, la dichiarazione di consenso del proprietario. In alcuni (pochi) casi, può non essere necessaria alcuna autorizzazione o comunicazione (vedi sotto caminetti e stufe). 2 Inviare al
Centro di Servizio delle Imposte , prima dell'inizio dei lavori,
l'apposito modulo di richiesta ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
con firma autentica ed esente da imposta di bollo (autocertificazione), nella
quale si dichiari di essere in possesso della seguente documentazione: |
| Domicilio
fiscale in
comune della:
Regione Lombardia |
Centro
di servizio delle imposte
20138 Milano, via M. del Vascello, 14 |
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3 Sempre prima
dell'inizio dei lavori, comunicare all'ASL di appartenenza, nei casi
previsti dalla legislazione in materia di sicurezza del lavoro e di
contribuzione, con lettera raccomandata A.R. : 4 Il pagamento delle spese per i materiali ed i lavori va effettuato esclusivamente tramite Bonifico Bancario, riportante la causale del versamento, con esplicito richiamo alla L. 449/97, ed il codice fiscale di tutti i contribuenti che intendono fruire dello sgravio fiscale, o del Condominio o dell'Amministratore, in caso di lavori condominiali, oltre al codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. 5 A fine
lavori, conservare tutta la documentazione: fatture, ricevute (in
particolare quella del bonifico bancario!!), etc. Indicare poi, nella
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si sono sostenute le
spese, il numero di anni (5 o 10) in cui si intende ripartire la
detrazione fiscale. Attenzione: può sembrare ovvio preferire la
detrazione in 5 anni; tuttavia, ricordarsi che la detrazione non può
eccedere l'importo dell'Irpef realmente trattenuta o da versare, e
che l'eventuale eccedenza non può costituire credito d'imposta, né
essere trasferita all'anno successivo. Viene semplicemente persa. Una
rateizzazione più lunga può meglio garantire, in alcuni casi,
l'intero recupero. 6 Negli anni successivi, detrarre dall'Irpef da versare, o comunicare la detrazione al Caf o al sostituto d'imposta, l'importo della rata previsto.
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| Cosa può andare storto |
L'Amministrazione finanziaria può disconoscere la detrazione e procedere al recupero delle somme almeno nei casi in cui: - la comunicazione non venga
trasmessa preventivamente al Centro di Servizio;
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La detrazione per caminetti e stufe
Le opere ammesse ai benefici
fiscali dal Decreto del Ministero dell'Industria del 15/02/92 sono relative
all'acquisto, compresa IVA, di un caminetto e di una stufa, compresi gli
accessori indispensabili all'installazione ( canale da fumo, coibentanti, etc.)
con la relativa mano d'opera e tutte le eventuali spese collegate (sopralluoghi,
progettazione, etc.), anche in assenza di opere edilizie propriamente dette e senza
'concessione comunale ', in quanto trattasi di opera interna finalizzata
al risparmio energetico, a condizione che si tratti di un caminetto o di una
stufa che abbiano un rendimento termico non inferiore al 70% con
certificazione del produttore (praticamente, qualunque buon prodotto moderno),
definiti per loro natura " bene finito per l'edilizia" e che sia stato
installato all'interno di una abitazione con collegamento a canna fumaria già
esistente.
Se l'installazione di un nuovo camino richiede anche l'installazione di una
nuova canna fumaria, trattandosi, in questo caso, di manutenzione straordinaria,
e non prevista nel decreto del 1992, occorrerà presentare la denuncia inizio
attività.
Se l'installazione della stufa o del caminetto è eseguita in proprio, senza
l'intervento di personale specializzato, la detrazione è comunque ammessa, ma
solo per i materiali.
La detrazione per le canne fumarie
Il rivestimento interno di una
canna fumaria esistente con un tubo d'acciaio, o comunque un intervento di
manutenzione su una canna fumaria esistente è considerato manutenzione
ordinaria, ed il godimento della detrazione è ammesso solo se si tratti di
canna fumaria condominiale.
La realizzazione di una nuova canna fumaria è invece opera di manutenzione
straordinaria, ed è in ogni caso ammessa alla detrazione, subordinata alla
presentazione della denuncia di inizio attività o addirittura alla concessione
edilizia, se inserita in una più ampia ristrutturazione.
La detrazione per le scale prefabbricate
Vale più o meno il principio esposto per le canne fumarie:
la sostituzione di una scala esistente con altra, anche nuova, ma simile per
dimensioni e tipologia, senza particolari interventi edili, costituisce
manutenzione ordinaria, non è soggetta ad autorizzazione, ma non consente la
detrazione.
La realizzazione di una nuova scala, o una profonda modifica di una esistente
che comporti variazioni o spostamenti, costituisce manutenzione straordinaria o
ristrutturazione, è soggetta ad autorizzazione o concessione, ma gode del
diritto alla detrazione.
Segue l'elenco delle Leggi in vigore relative alla detrazione Irpef del 41%
Art.1.
Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali
1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall’art.29
della legge 9-1-1991, n.9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli
enti di cui alla lettera c) del primo comma dell’art.87
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22-12-1986, n.917, e destinati ad edifici o unità immobiliari
esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di
cui all’art.40
dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco:
a) opere di coibentazione dell’involucro
edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per
la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche
previste nella tabella A allegata alla legge 9-1-1991, n.10;
b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;
c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria
utilizzanti pannelli solari piani;
d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o
produzione di acqua calda sanitaria;
e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento,
misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di
trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a
condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con
metodo diretto, non inferiore al 70%;
h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a
condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore
al 70%;
i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria
all’interno
delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo
caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità
immobiliare;
l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia
termica fornita alle singole unità immobiliari;
m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di
riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la
produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un
risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari
siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un
generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore
al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art.6
della legge 9-1-1991, n.10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti
di teleriscaldamento;
n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a
combustibile;
o) sorgenti luminose aventi un’efficienza
maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente
luminosa per vano dell’unità
immobiliare.
2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione
diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonché gli interventi
effettuati su parti comuni di edifici condominiali.
Art.2
Spese deducibili
1. Sono deducibili, nei limiti previsti dall’art.29
della legge 9-1-1991, n.9, le spese, documentate come previsto dall’art.3,
relative all’acquisto
di apparecchiature, materiali e componenti.
2. Fermi restando i limiti complessivi di deducibilità richiamati al primo
comma, sono altresì deducibili le spese relative all’installazione,
documentate come previsto dall’art.3,
entro i limiti specifici di seguito indicati:
- opere di cui all’art.1,
primo comma, lettere a), b): due volte l’importo
relativo all’acquisto
di apparecchiature, materiali e componenti;
- opere di cui all’art.1,
primo comma, lettere c), d), i), l), m), n): 50% dell’importo
relativo all’acquisto
di apparecchiature, materiali e componenti.
3. Non sono deducibili gli eventuali costi relativi all’installazione
per opere di cui all’art.1,
primo comma, lettere e), f), g), h), o).
4. Le spese relative alla dichiarazione del professionista richiesta dal secondo
comma dell’art.3
sono deducibili entro il limite di importo pari al 10% delle spese di acquisto
di apparecchiature, materiali e impianti; inoltre entro l’identico
limite di importo possono essere dedotte le spese per l’eventuale
diagnosi energetica che ha determinato interventi previsti nel presente decreto.
5. Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere dedotte nel loro
importo al netto dell’IVA.
Art.3
Documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi
1. Per gli interventi di cui all’art.1,
primo comma, esclusi quelli di cui alla lettera o) del medesimo comma, la
documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo
periodo d’imposta
a cui si applica la riduzione è la seguente:
a) copia delle fatture, o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate,
relative all’acquisto
delle apparecchiature, dei componenti e del materiale;
b) copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate,
relative alle eventuali opere di installazione;
c) dichiarazione dell’installazione
attestante che gli interventi descritti nella dichiarazione stessa sono stati
eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei
consumi energetici negli edifici e sono rispondenti ai requisiti tecnici
eventualmente richiesti dal presente decreto;
d) dichiarazione, debitamente firmata dal soggetto interessato, attestante che
gli interventi sono stati effettivamente realizzati nell’unità
immobiliare cui è riferita l’agevolazione
fiscale prevista dal presente decreto e che detti interventi non sono stati
assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente
pubblico;
e) eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi previsti nel
presente decreto.
2. Per le opere di cui alla lettera a) ed alla lettera m) dell’art.1,
primo comma, è richiesta, oltre a quanto prescritto al primo comma del presente
articolo, una dichiarazione di un professionista iscritto ad albo professionale
che attesti la rispondenza delle opere stesse agli specifici criteri tecnici
previsti.
3. Per l’acquisto
delle sorgenti luminose di cui all’art.1,
primo comma, lettera o), la documentazione da allegare alla dichiarazione dei
redditi relativa al primo periodo di imposta a chi si applica la riduzione è
costituita da copia della fattura o della ricevuta fiscale di acquisto delle
sorgenti luminose, debitamente quietanzata e dalla quale risulti il produttore,
il modello ed il valore di efficienza delle sorgenti luminose stesse.
Il presente decreto entra in vigore il 24 maggio 1992.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302, Supp.
Ord., n. 255/L)
Capo I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio
edilizio)
1. Ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per
cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire
150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di
cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d)
dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese
sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a
norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto
riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6
dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con
le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche
a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla
realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al
contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all’adozione di
misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli
immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
2. La
detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell’anno
in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta
successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche
mediante l’intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno
dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento delle
aziende unità sanitarie locali, in funzione dell’osservanza delle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e
nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla
detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per
edifici censiti all’ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l’accatastamento e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli
immobili (ICI) per l’anno 1997, se dovuta.
4. In
relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono
deliberare l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni
possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per
mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei
centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota
agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di
detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel
periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello
successivo.
7. In caso di
vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli
interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti
periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica
dell’unità immobiliare.
8. I fondi di
cui all’articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del
citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità
di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40,
41 e 42 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
sostituiti dai seguenti:
“40. Per i soggetti o i loro aventi causa che
hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in
sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della
differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto
dall’articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, o il mancato pagamento dell’oblazione nei termini previsti
dall’articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, comporta l’applicazione dell’interesse legale
annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data
di notifica da parte dei comuni dell’obbligo di pagamento.
41. È
ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque
rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno
pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell’obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza,
comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata,
allegando l’attestazione del versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi
di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in
sanatoria è subordinato all’avvenuto pagamento dell’intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni”.
10. L’articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve
intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del
vincolo, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato
dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in
relazione alle specifiche competenze dell’amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III
(Beni e servizi soggetti all’aliquota
del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero
127-undecies) è inserito il seguente:
“127-duodecies) prestazioni di servizi aventi
ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
cui all’articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica
(omissis...)
Art. 1.
1. I soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 41 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:
a) trasmettere, prima dell’inizio dei
lavori, al centro di servizio delle imposte dirette indirette, individuato con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione
della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello
approvato con il medesimo decreto dirigenziale;
copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di
inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia
edilizia; i dati catastali identificativi dell’immobile o, in mancanza,
copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di
pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 1997,
se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti
comuni dell’edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice
civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale
di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli
estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, nonché la
dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione
dei lavori;
b) comunicare preventivamente
all’azienda sanitaria locale territorialmente competente,
mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
c) conservare ed esibire, previa
richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali
comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998 e 1999 per la
realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e
la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale e’ stato
effettuato il pagamento, ai sensi dell’articolo 3 comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da
soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea
documentazione;
d) trasmettere, per i lavori il cui
importo complessivo supera la somma di L. 100.000.000,
dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto
negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da
altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi.
2. Per i lavori iniziati
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli
adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro
quaranta giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili e’ disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico é effettuato.
Art. 2.
1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa e’ stata sostenuta.
Art. 3.
1. Ai fini dei controlli
concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i
bonifici comunicano all’ufficio dell’amministrazione finanziaria di cui
all’articolo 1, entro il trentuno luglio dell’anno successivo a
quello di effettuazione del bonifico, gli elenchi dei
beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Tali
elenchi, predisposti su supporti magnetici aventi le
caratteristiche ed il tracciato record stabiliti con decreto dirigenziale,
sono trasmessi unitamente ad una nota, sottoscritta dal legale
rappresentante della banca o altro soggetto autorizzato, contenente i dati
identificativi del mittente, il numero di supporti, il numero di soggetti
in esso contenuti e il totale dei bonifici effettuati.
Art. 4.
1. La detrazione non e’
riconosciuta in caso di:
a) violazione di quanto previsto
all’articolo 1, commi 1 e 2;
b) effettuazione di pagamenti
secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3,
limitatamente a questi ultimi;
c) esecuzione di opere edilizie difformi
da quelle comunicate ai sensi dell’articolo 1;
d) violazione delle norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli
organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate
territorialmente competente.
Circolare
n. 57/E del 24 febbraio 1998
Articoli 1
(commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità
immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi
sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria.
L’articolo
1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto una speciale
detrazione dall’imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare da
far valere, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a
fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a
carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche
rurale, di taluni interventi illustrati nei successivi paragrafi. La
detrazione è pari al 41 per cento delle spese sostenute per la
realizzazione di detti interventi. L’ammontare delle spese sul quale
calcolare la detrazione non può superare una soglia predeterminata dal
legislatore.
Come disposto dal comma 3 dello stesso articolo 1, è stato emanato il
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, con il quale sono state dettate le modalità di attuazione della
disposizione, nonché le procedure di controllo. Nello stesso regolamento,
per espressa previsione dell’articolo 1, comma 7, della legge in
argomento, sono state fissate alcune cause di decadenza dal diritto alla
detrazione d’imposta.
Con decreto dirigenziale è stato approvato il modulo da presentare ai
Centri di servizio delle imposte dirette e indirette competenti, individuati
con lo stesso decreto, nel quale devono essere indicati tutti i dati
necessari per fruire della detrazione in esame.
L’articolo 13, comma 3, della stessa leggen.449 del 1997, ha stabilito
l’applicabilità, tra le altre, delle disposizioni contenute
nell’articolo 1, commi 1, 2 e 3, anche per le spese sostenute nel 1996 e
1997 per gli interventi di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o
considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle
regioni Emilia-Romagna e Calabria nell’anno 1996.
Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti in
merito alle disposizioni in questione al fine di garantirne una uniforme
interpretazione.
Tenuto
conto del tenore letterale del comma 1, che introduce la detrazione
d’imposta ai fini dell’Irpef a favore dei contribuenti che sostengono
spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti senza porre
ulteriori condizioni né soggettive né oggettive, si deve ritenere che
possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell’Irpef,
residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati
effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che
hanno sostenuto, nei periodi d’imposta 1998 e 1999, le spese di cui
trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico. Hanno, quindi, diritto
alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono
rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario
dell’immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso,
usufrutto, abitazione), ma anche l’inquilino e il comodatario.
Tra i possessori dell’immobile sono compresi i soci di cooperative non a
proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di
mutuo individuale. I soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari
di alloggi sono compresi, invece, tra i detentori dell’immobile. Va,
inoltre, precisato che il possessore o detentore dell’unità immobiliare
residenziale può anche assumere la qualifica di imprenditore individuale,
anche agricolo, se l’immobile relativo all’impresa sul quale vengono
realizzati gli interventi non costituisce bene strumentale per l’esercizio
dell’impresa, né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa medesima e, conseguentemente, a norma
dell’articolo 57 del Tuir, concorre a formare il reddito secondo le
disposizioni relative ai redditi fondiari.
La norma in esame trova, altresì, applicazione nei confronti dei soggetti
di cui all’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata.
Si tratta delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice e dei soggetti ad essi equiparati, nonché delle imprese familiari.
Per i soggetti che svolgono attività commerciale in forma associata,
valgono i chiarimenti forniti a proposito degli imprenditori individuali con
l’ulteriore precisazione che per l’individuazione dei soggetti che hanno
diritto alla detrazione e dell’importo spettante, determinato sulla base
delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello
stesso articolo 5 del Tuir.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41% al fine di
determinare la suddetta detrazione va riferito alla persona fisica e alla
singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi
di recupero. A tale conclusione si perviene sulla base di diverse
argomentazioni. In primo luogo, la norma, a differenza di altre disposizioni
che hanno previsto agevolazioni fiscali in occasione della realizzazione di
particolari opere sulle unità immobiliari, come, ad esempio, l’articolo
29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (norme per l’attuazione del piano
energetico nazionale) che consentiva una deduzione a fronte delle spese per
interventi atti a realizzare il risparmio energetico negli edifici, non
correla il limite di spesa per la fruizione della detrazione al fabbricato
sul quale sono eseguite le opere né al relativo reddito. Inoltre, è
previsto che, a fronte del sostenimento di dette spese compete una
detrazione nella misura del 41 per cento sino ad un importo “massimo”
delle stesse di 150 milioni.
La formulazione “sino ad un importo massimo” lascia chiaramente
intendere che, trattandosi di imposta personale, ciascun contribuente non può
superare, ai fini della detrazione stessa, l’importo di 150 milioni. Va
osservato, inoltre, che la locuzione “sulle singole unità immobiliari”
assume rilievo autonomo ai fini del limite di 150 milioni ed è utilizzata
in contrapposizione all’espressione relativa “sulle parti comuni degli
edifici residenziali”. Pertanto, il limite soggettivo di 150 milioni va
correlato al limite oggettivo relativo alla realizzazione degli interventi
di ristrutturazione sulle unità immobiliari. Ciascun contribuente ha,
quindi, diritto a calcolare la detrazione su un importo massimo di 150
milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli
interventi previsti nella disposizione in esame. Inoltre, la detrazione
compete per ciascun periodo d’imposta. L’Irpef è, infatti, una imposta
personale, dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un’obbligazione tributaria autonoma.
Dalle considerazioni sopra svolte consegue che:
• il limite di 150 milioni deve
intendersi riferito separatamente a ciascun anno d’imposta. Quindi, la
detrazione può essere calcolata nel 1998 fino a un importo complessivo di
150 milioni per ciascuna unità immobiliare relativamente alla quale, nello
stesso anno, sono sostenute e rimaste a carico le spese e nel 1999 fino ad
un ulteriore importo complessivo di 150 milioni per ciascuna unità
immobiliare relativamente alla quale le spese sono sostenute e rimaste a
carico nello stesso anno;
• la detrazione compete a ciascuno dei
soggetti, possessori o detentori dell’immobile che abbia sostenuto le
spese in questione, effettivamente rimaste a carico, sempre nel limite
massimo, per ciascuna unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli
interventi, di 150 milioni;
• nello stesso limite di 150 milioni
per ogni unità immobiliare ciascun avente diritto può calcolare la
detrazione anche per le spese sostenute per gli interventi sulle parti
comuni condominiali indicate al paragrafo 3, attribuite sulla base delle
quote millesimali, nonché per gli interventi relativi a ogni unità
immobiliare posseduta o detenuta da società di cui all’articolo 5 del
Tuir e soggetti ad essi equiparati, cui il soggetto interessato partecipa;
• in caso di comproprietà, di
contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali,
ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale
di possesso, ha diritto a calcolare la detrazione sempre, nei limiti sopra
indicati, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a
carico. Analogamente, in presenza di un proprietario e di un inquilino o di
un comodante e un comodatario, così come in presenza di un nudo
proprietario e di un usufruttuario, la detrazione potrà essere calcolata
sulla base delle spese da ciascuno sostenute, e rimaste a carico, fermo
restando il limite individuabile di L. 150.000.000 per gli interventi
realizzati su ciascuna unità immobiliare.
Va, inoltre, precisato che qualora gli interventi elencati nei paragrafi
successivi siano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero
all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante va
ridotta al 50 per cento in ossequio ai principi generali applicabili agli
immobili promiscui.
Ai
sensi della disposizione in commento danno diritto alla detrazione le spese
sostenute per:
a) interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia realizzati sulle “parti comuni di edificio”, così come
definite all’art. 1117 C.C., “residenziale”;
b) gli interventi di cui alla precedente lettera a) - con
l’esclusione della sola manutenzione ordinaria - realizzati sulle
“singole unità immobiliari residenziali”.
Si tratta, evidentemente, degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457,
con l’esclusione, pertanto, degli interventi di nuova costruzione, salvo
il caso di parcheggi pertinenziali.
Nell’ambito delle categorie del recupero del patrimonio edilizio esistente
e della destinazione residenziale, la legge prevede un ampio ventaglio di
interventi che possono beneficiare delle disposizioni tributarie in
questione, che vanno dalla messa a norma degli edifici, alla realizzazione
di posti auto, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alle misure
antisismiche e di messa in sicurezza statica degli edifici, ecc., e che
vengono meglio descritti più avanti.
Va precisato che gli interventi in questione devono riguardare edifici
destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali. Sono,
quindi, esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e
direzionale. Per espressa previsione normativa, è necessario, inoltre, che
gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi siano “censiti
dall’ufficio del catasto”, oppure sia stato chiesto l’accatastamento;
e che sia stata pagata l’Ici per l’anno 1997, ove dovuta.
Gli immobili sui quali possono essere effettuati gli interventi agevolabili
devono essere situati nel territorio nazionale, in quanto il legislatore,
riferendosi espressamente agli interventi di cui all’art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, ha inteso prevedere l’agevolazione solo per detti
immobili. I lavori, invece, possono essere eseguiti anche da imprese non
residenti nel territorio dello Stato.
3.1. Unità immobiliari residenziali
La formulazione della norma in commento, che prevede la possibilità di
calcolare una detrazione a fronte delle spese per gli interventi realizzati
nelle “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali”, porta a comprendere nell’ambito applicativo
della disposizione gli interventi realizzati sulle unità immobiliari
destinate ad abitazione di qualunque categoria catastale. Al riguardo, si
precisa che va utilizzato un criterio d’uso dell’unità immobiliare
“di fatto”, ferma restando l’applicabilità di eventuali sanzioni per
mancata variazione catastale o per infrazioni di natura edilizia ed
urbanistica. Ai fini della disposizione in commento, per l’individuazione
degli edifici ammessi all’agevolazione, non può essere utilizzato un
principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione
rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio
fiscale anche la singola abitazione, realmente utilizzata come tale, ancorché
unica all’interno di un edificio. In tale fattispecie può essere
ricompresa anche l’unità immobiliare adibita ad alloggio del portiere per
le cui spese di ristrutturazione i singoli condomini possono calcolare la
detrazione in ragione delle quote millesimali di proprietà.
3.2. Parti comuni degli immobili
Quanto esposto al punto precedente comporta che in caso di interventi
realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono
essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se
riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Utilizzando, quindi, un principio di “prevalenza” della funzione
residenziale rispetto all’intero edificio, è possibile ammettere alla
detrazione fiscale, nel caso delle spese sostenute per le parti comuni di un
edificio anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non
residenziali (purché soggetto passivo dell’Irpef) qualora la superficie
complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Qualora tale percentuale sia
inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle
parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari
destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
3.3. Pertinenze
La possibilità di calcolare una detrazione relativamente alle spese
sostenute per gli interventi in questione è estesa, nella disposizione in
commento, anche alle pertinenze delle unità immobiliari residenziali
possedute o detenute. La detrazione compete anche se gli interventi sono
realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.
La nozione di pertinenza, nel caso in esame, deve essere intesa in senso
ampio, purché esistano le condizioni oggettive e soggettive, previste
all’art. 817 C.C., che danno vita al rapporto di pertinenza. L’elemento
oggettivo è costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio
od ornamento tra l’elemento di pertinenza e l’elemento principale, per
il miglior uso od ornamento di quest’ultima. L’elemento soggettivo è
dato dalla volontà del proprietario dell’elemento principale o di chi ne
abbia sulla medesima un diritto reale o la detenzione, di porre la
pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale
dell’elemento principale. Ne consegue che sono compresi nell’ambito
applicativo della disposizione tutti gli interventi, anche innovativi,
realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite
numerico) già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità
immobiliare principale. È esclusa, quindi, in via generale, la possibilità
di realizzare volumi autonomi rispetto ad una unità immobiliare principale.
3.4. Categorie di intervento edilizio
Gli interventi edilizi rubricati nella legge di incentivazione sono,
innanzitutto, quelli definiti dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n.457, ma anche altri, che traggono la loro definizione da specifici
provvedimenti legislativi. Risulta necessario, pertanto, esaminare le varie
definizioni introdotte nel 1978 al fine di specificare la diversa portata di
ciascuna categoria di intervento. è necessario, comunque, integrare la
disciplina generale di ogni singola categoria definita nella legge
n.457/1978 con le eventuali maggiori specificazioni o limitazioni contenute
negli strumenti urbanistici generali o nei regolamenti edilizi. Di seguito
si riporta la nozione di ogni categoria di intervento con una elencazione
esemplificativa dei lavori ammissibili.
Manutenzione ordinaria
(lett. a), art. 31, legge n.457/1978)
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti.
Dalla definizione di legge sopra riportata si deduce che gli interventi di
manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione
degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli
interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici,
con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della
manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli
impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione
dell’esistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i
seguenti interventi:
• la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative
opere di finitura e conservazione;
• la riparazione di impianti per
servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle
acque bianche e nere);
• rivestimenti e tinteggiature di
prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti,
materiali e colori;
• rifacimento intonaci interni e
tinteggiatura;
• rifacimento pavimentazioni esterne e
manti di copertura senza modifiche ai materiali;
• sostituzione tegole e altre parti
accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle
impermeabilizzazioni;
• riparazioni balconi e terrazze e
relative pavimentazioni;
• riparazione recinzioni;
• sostituzione di elementi di impianti
tecnologici;
• sostituzione infissi esterni e
serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di
infisso.
Manutenzione straordinaria
(lett. b), art. 31, legge n.457/1978)
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle
destinazioni d’uso.
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere
innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in
efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità
immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica
preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della
destinazione d’uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al
criterio della innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i
seguenti interventi:
• sostituzione infissi esterni e
serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di
infisso;
• realizzazione ed adeguamento di opere
accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di
superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche,
impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
• realizzazione ed integrazione di
servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
• realizzazione di chiusure o aperture
interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari
e dell’edificio;
• consolidamento delle strutture di
fondazione e in elevazione;
• rifacimento vespai e scannafossi;
• sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote
d’imposta;
• rifacimento di scale e rampe;
• realizzazione di recinzioni, muri di
cinta e cancellate;
• sostituzione solai di copertura con
materiali diversi dai preesistenti;
• sostituzione tramezzi interni, senza
alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
• realizzazione di elementi di sostegno
di singole parti strutturali;
• interventi finalizzati al risparmio energetico.
Restauro e risanamento conservativo
(lett. c), art. 31, legge n.457/1978)
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le destinazioni
d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso, l’eliminazione di elementi estranei all’organismo
edilizio.
La norma descrive due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma
differenti per quanto attiene le finalità e, soprattutto, riguardo alle
caratteristiche degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti.
Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di
particolare valore architettonico, storico-artistico, ad una configurazione
conforme ai valori che si intendono tutelare. Gli stessi interventi,
attraverso la preliminare analisi storica e artistica delle trasformazioni
subite dall’edificio nel corso del tempo, sono effettuati principalmente
attraverso la conservazione degli originari elementi di fabbrica ovvero con
la sostituzione di elementi ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con
quelli originari di impianto dell’edificio stesso.
Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi
finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d’uso attuale un edificio
esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel restauro e risanamento
conservativo i seguenti interventi:
• modifiche tipologiche delle singole
unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
• innovazione delle strutture verticali
e orizzontali;
• ripristino dell’aspetto
storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di
superfetazioni;
• adeguamento delle altezze dei solai,
con il rispetto delle volumetrie esistenti;
• apertura di finestre per esigenze di
aerazione dei locali.
Ristrutturazione edilizia
(lettera d), art. 31, legge n. 457/1978)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due
elementi fondamentali: il primo determinato dalla “sistematicità” delle
opere edilizie e il secondo, più rilevante, riguarda la finalità della
trasformazione dell’organismo edilizio che può portare ad un edificio
parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti
di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al
punto che l’intervento stesso è considerato di “trasformazione
urbanistica”, soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di
oneri concessori. Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è
possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i
seguenti interventi:
• riorganizzazione distributiva degli
edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
• costruzione dei servizi igienici in
ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
• mutamento di destinazione d’uso di
edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa
locale;
- trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote
d’imposta dei solai;
- interventi di ampliamento delle superfici.
è il caso di rilevare che gli interventi previsti in ciascuna delle
categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad
interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di
manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento
edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle
di manutenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener conto del carattere
assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella
“inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da
realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento.
Eliminazione delle barriere architettoniche
(legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236)
Trattasi di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che
sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la
sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli
impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi
igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli
interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale
ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di
servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate
all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella
manutenzione straordinaria.
Opere finalizzate alla cablatura degli edifici
(legge 31 luglio 1997, n. 249)
Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla
legge 31 luglio 1997, n.249, che ha concesso agevolazioni per realizzare,
nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione,
antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle
singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di
intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti,
che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali.
Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di
cablatura degli edifici per l’accesso a servizi telematici e di
trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la
contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di
co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza.
Opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico
(legge 26 ottobre 1995, n.447 e D.P.C.M. 14 novembre 1997)
La normativa di riferimento è quella prevista dalla legge quadro
sull’inquinamento acustico, e dal recente D.P.C.M. 14 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1997, n.280. Le opere
finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico possono essere
realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette: (ad es.
sostituzione di vetri degli infissi). In tal caso occorre acquisire idonea
documentazione (ad es. scheda tecnica del produttore) che attesti
l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei
limiti fissati dalla predetta normativa.
Opere finalizzate al risparmio energetico
(legge 9 gennaio 1991, n. 10 e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412)
Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste
dall’art.1 del decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e
dell’artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 9 maggio 1992, n.107. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico
possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette e
vale quanto detto a proposito dell’inquinamento acustico.
Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
(legge 2 febbraio 1974, n. 64)
La normativa tecnica regolamentare a cui fare riferimento è contenuta nel
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell’interno, del 16 gennaio 1996 pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla G.U. n.29 del 5 febbraio 1996. Gli interventi di messa in sicurezza
statica e quelli relativi all’adozione di misure antisismiche sono, in
genere, riferiti ad opere di consolidamento statico riconducibili alla
manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi
possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la rete dei
servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità. Ma la legge,
oltre a disporre che gli interventi in questione devono essere realizzati
sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendente interi edifici, stabilisce che nell’ambito
dei centri storici essi “devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari”.
La norma rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari
interessati, ma anche l’intervento attivo degli enti locali. La rilevanza
degli interventi - che interessano edifici e ambienti tutelati e chiamano
direttamente in causa i comuni, anche per la necessità di intervenire, come
si è detto, sulla rete dei servizi - non può, infatti, essere
sottovalutata. Pertanto, è da ritenere che, ai fini dell’applicazione
della disposizione, debbano essere i privati, di norma, a predisporre
“progetti unitari”, ed a sottoporli all’esame del comune, per una
approvazione di tipo “edilizio”: ovverosia mediante una concessione,
stante che non si tratta, nel caso in esame, di piano urbanistico. Ma non può
essere esclusa l’iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le
linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari.
E’ appena il caso di rilevare che le disposizioni in questione, per ovvi
motivi tecnici ed esecutivi, deve essere estesa a tutti i casi di
miglioramento o di adeguamento della sicurezza statica ed antisismica,
dovendo interpretare l’ulteriore specificazione del legislatore nel caso
dei centri storici come una indicazione di metodo circa la particolare
cautela da tenere nel caso di edifici realizzati con tecnologie e materiali
oggi non utilizzati correntemente.
Interventi di messa a norma degli edifici
(legge 5 marzo 1990, n. 46 e legge 6 dicembre 1971, n. 1083)
La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti
tecnologici, è quella prevista dal D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.38. Ai fini del
beneficio fiscale sono richiamate le norme applicabili alle unità
immobiliari abitative e alle relative parti comuni, soggette
all’applicazione della legge 46/1990, Si tratta, quindi, di interventi che
riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell’abitazione meglio
individuati all’articolo 1 della legge 46/1990 e definiti nel successivo
regolamento attuativo. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati
e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti
abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria
edilizia di intervento edilizio.
Opere interne
La definizione di “opere interne” si riferisce, come è noto, alle
diverse categorie rubricate nell’art. 31 della legge 457/1978, le cui
caratteristiche principali ed unificanti sono, in sintesi, l’assenza di
alterazione dell’aspetto esterno degli edifici, nonché la natura di
interventi edilizi che non comportino trasformazioni urbanistiche, oggetto
di concessione edilizia. Sulla natura ed i limiti delle opere interne è
intervenuta la legge n.662/1996, all’art. 2, comma 60, laddove si
assoggettano a denuncia di inizio attività le opere interne di singole unità
immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non
rechino pregiudizio alla statica dell’immobile. Si tratta di una
definizione che chiarisce il limite delle potenzialità dell’intervento
“interno” il quale, in conformità del titolo abilitativo necessario,
non deve eccedere il limite dell’intervento meramente edilizio, potendosi
realizzare, quindi, opere comprese nella manutenzione straordinaria o di
restauro e risanamento conservativo, anche connesse con opere di
manutenzione ordinaria. Pur non essendo espressamente citata nell’articolo
1 della legge 449/1997, è evidente come la modalità di intervento in
commento riguardi la maggior parte delle opere eseguibili all’interno di
una singola unità immobiliare, per le quali le opere stesse devono essere
considerate nell’insieme della categoria di intervento edilizio di maggior
rilievo, come identificata all’art. 31 della legge 457/1978.
Parcheggi pertinenziali
(legge 24 marzo 1989, n. 122)
La legge 24 marzo 1989, n.122 e successive modificazioni, relativa a
disposizioni in materia di parcheggi, consente, anche in deroga agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di
parcheggi, in due condizioni:
a) a privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli
stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private
esterne agli edifici, purché ciò non sia in contrasto con i piani urbani
del traffico e nel rispetto dell’uso della superficie soprastante e con la
tutela dei corpi idrici;
b) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni
comunali individuano privati o società cooperative concessionari del
diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei
parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati, da “destinare a
pertinenza di immobili privati”.
La norma ha origine dalla riscontrata carenza di parcheggi, sia privati che
pubblici, e consente, con una serie di agevolazioni di natura regolamentare
e finanziaria la promozione degli interventi di realizzazione di immobili
destinati a parcheggio. In ambedue le fattispecie la legge prevede
l’obbligo di pertinenzialità ad una unità immobiliare e di inalienabilità
della pertinenza dall’immobile principale, essendo considerato il
parcheggio spazio “asservito”, indispensabile all’uso dell’unità
immobiliare. In genere, le amministrazioni locali hanno imposto un limite
massimo di distanza del parcheggio dall’unità immobiliare da asservire.
Ciò premesso, è evidente che l’ipotesi a) non comporta particolari
problemi interpretativi, ed è, quindi, consentito usufruire dei benefici
fiscali sia per interventi di realizzazione di parcheggi che per opere di
recupero degli stessi, purché esista o venga creato un vincolo di
pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.
Viceversa, nel caso dell’ipotesi b), la detrazione può essere concessa se
ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. qualora si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di
vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione
da parte di un contribuente soggetto all’Irpef;
2. qualora vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità
immobiliare, di proprietà del contribuente soggetto all’Irpef, oppure, se
il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia una obbligazione per la
creazione di un vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente;
3. qualora siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla
sola realizzazione dei parcheggi, e quelli relativi ai costi accessori, non
ammissibili a beneficio fiscale.
Nella ipotesi sopra descritta, appare evidente che la comunicazione
all’Ufficio finanziario da parte del contribuente soggetto all’Irpef può
intervenire successivamente all’inizio dei lavori, iniziati, dal
concessionario. Al concessionario, quindi, è fatto obbligo di fornire la
documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale.
3.4. Titoli abilitativi
Per l’abilitazione alla realizzazione degli interventi di recupero, la
legge non prevede procedure speciali o semplificate. Pertanto, procedure e
procedimenti sono quelli stabiliti dalle normative - a tutti i livelli -
vigenti. è, tuttavia, appena il caso di sottolineare l’opportunità che i
comuni e gli altri enti ed uffici competenti adottino comportamenti idonei a
rendere più agevole l’attuazione della nuova normativa. Non è da
sottovalutare, infatti, la potenzialità delle disposizioni di legge di
creare sinergie tra lo Stato - attraverso i benefici fiscali - e i comuni -
che possono operare sulle aliquote ICI - per incentivare, da parte dei
privati, il recupero di ampie zone del patrimonio edilizio esistente.
Comunque, a solo titolo indicativo, e salva la necessità di verificare le
indicazioni delle norme e dei regolamenti locali, si riportano, qui di
seguito, i titoli abilitativi necessari in relazione alle varie categorie di
intervento:
• la manutenzione ordinaria non
necessita di alcun titolo abilitativo o comunicazione all’amministrazione
comunale;
• la manutenzione straordinaria e il
restauro e risanamento conservativo sono soggetti, nel caso di immobili non
vincolati da leggi di tutela ambientale o monumentale, alla denuncia di
inizio attività, prevista dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n.662. Viceversa, nel caso di immobili soggetti a tutela, oltre
all’acquisizione del nullaosta di compatibilità delle opere da realizzare
con la tutela del bene, è necessario presentare istanza di autorizzazione
edilizia, ai sensi dell’art. 48 della legge 457/1978 e dell’art. 7 della
legge 25 marzo 1982, n.94. In tale ultimo caso, tuttavia, il rilascio
dell’autorizzazione edilizia dovrà avvenire in forma esplicita, non
essendo prevista dalle norme citate, la formazione del “silenzio -
assenso” sulle domande di autorizzazione edilizia che riguardino opere da
eseguire su immobili soggetti a tutela;
• la ristrutturazione edilizia è
sottoposta al rilascio di concessione edilizia, tramite la procedura
stabilita nell’art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai fini dell’individuazione del corretto titolo abilitativo per
l’esecuzione delle opere da utilizzare per l’esecuzione delle medesime,
le tipologie di intervento di seguito descritte, devono, quindi, essere
inserite nella categoria descritta all’art. 31 della legge n.457/1978, in
base ad una verifica concreta tra gli interventi da effettuare e la
possibile natura degli stessi.
Come
già precisato le spese sostenute, rispettivamente, nei periodi di imposta
1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi elencati nel paragrafo
precedente, e rimaste effettivamente a carico, danno diritto ad una
detrazione del 41 per cento dall’Irpef dovuta per gli stessi anni e
l’importo massimo delle suddette spese, sul quale è possibile calcolare
la detrazione, non può superare, per ciascun avente diritto, il limite
complessivo di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono
realizzati gli interventi.
Ai fini della imputazione delle spese di cui trattasi la disposizione in
commento fa riferimento alle spese sostenute e, quindi, al criterio di
cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento. Il
momento del pagamento può anche cadere in un periodo d’imposta diverso,
antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è
emessa la fattura. Al riguardo si precisa che, relativamente agli interventi
eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali, ovvero su unità
immobiliari residenziali di proprietà di uno dei soggetti di cui
all’articolo 5 del Tuir, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo
d’imposta, la data in cui l’amministratore o altro soggetto incaricato
procede al pagamento delle spese. Resta fermo, ovviamente, relativamente
alle parti comuni, che ciascun condomino può calcolare la detrazione
tenendo conto delle sole quote effettivamente pagate al condominio entro la
fine del periodo d’imposta. Così, ad esempio, se il pagamento delle spese
da parte dell’amministratore è avvenuto nel corso del 1998, ciascun
condomino, con riferimento al periodo d’imposta relativo a detto anno, può
calcolare la detrazione sulla parte di spese dal medesimo versate a tale
titolo, in base alla ripartizione millesimale e alla delibera assembleare.
In tal modo rilevano i versamenti eventualmente anticipati nel 1997 per
consentire all’amministratore di procedere nel 1998 al pagamento delle
spese per gli interventi effettuati, mentre restano escluse le quote non
versate dal condomino entro il 31 dicembre 1998 anche se l’amministratore
ha provveduto al pagamento.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione, nel limite già esposto,
rientrano le spese per:
• progettazione dei lavori;
• acquisto di materiali;
• esecuzione dei lavori;
• altre prestazioni professionali
richieste dal tipo di intervento;
• relazione di conformità degli stessi
alle leggi vigenti;
• perizie e sopralluoghi;
• imposta sul valore aggiunto, imposta
di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie
di inizio lavori;
• oneri di urbanizzazione;
• altri eventuali costi strettamente
inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal
regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.
Non rientrano, invece, tra le spese che danno diritto alla detrazione, gli
interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto
corrente, etc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli
interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in
magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di
ristrutturazione.
Una considerazione va svolta con riferimento alla disposizione contenuta
nell’art. 23 della legge n. 392 del 1978, la quale prevede che, in caso di
esecuzione di lavori di ristrutturazione su immobili concessi in locazione,
il proprietario ha diritto a ripetere all’inquilino il 5 per cento
all’anno quale interesse legale. Al riguardo va precisato che tale
previsione non esplica alcun effetto ai fini del limite di 150 milioni.
Infatti l’importo imputato all’inquilino entra a comporre il canone di
locazione, che il proprietario, osservando le disposizioni contenute
nell’articolo 129 del Tuir assoggetta a tassazione quale reddito del
fabbricato.
La detrazione spettante va ripartita in quote costanti nell’anno in cui
sono sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi. In
alternativa, il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione
spettante in dieci quote annuali di pari importo. L’opzione, in base
all’articolo 2 del regolamento di attuazione, è effettuata
irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui
sono sostenute le spese. L’importo della quota di detrazione spettante per
ciascun periodo d’imposta, non fruito in uno degli anni perché superiore
all’imposta dovuta per lo stesso anno, non può essere cumulato con la
quota spettante per un altro periodo d’imposta, non può essere richiesto
in diminuzione dalle imposte dovute per l’anno successivo e non può
essere richiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In base a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 1 in esame, in caso di
vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli
interventi elencati nel paragrafo precedente, le quote di detrazioni non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti
periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità
immobiliare. In pratica, il legislatore ha voluto stabilire che in caso di
vendita dell’unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di
tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi
d’imposta la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha
posto in essere gli interventi si trasferisca all’acquirente.
La realizzazione degli interventi, aumentando il valore dell’immobile ne
ha influenzato il prezzo di acquisto ed ha comportato una traslazione
dell’onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi
stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà.
Tenuto conto della finalità perseguita dal legislatore, al fine di evitare
che situazioni analoghe abbiano un diverso trattamento fiscale, che si
tradurrebbe in una discriminazione di alcuni tipi di passaggi di proprietà,
si deve ritenere che, benché il legislatore abbia utilizzato il termine
“vendita” la disposizione possa trovare applicazione in tutte le ipotesi
in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a
titolo gratuito. Pertanto, anche in caso di decesso del contribuente la
detrazione che non può essere più fruita dal deceduto si trasmette agli
eredi del contribuente deceduto ed in caso di donazione è attribuita al
donatario. Analoghe considerazioni non possono essere svolte nell’ipotesi
in cui la detrazione spetti al detentore dell’immobile (ad esempio,
l’inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso continua ad avere
diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa, mentre la detrazione
stessa non si trasmette agli eredi.
Per
espressa previsione normativa, gli effetti derivanti dalle disposizioni in
esame sono cumulabili con le agevolazioni già previste per gli immobili
oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e
successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
Al riguardo si precisa in primo luogo che il termine “ridotte” risulta
riferito alle “agevolazioni” e pertanto la riduzione al 50 per cento
riguarda evidentemente le agevolazioni previste per gli immobili vincolati
ai sensi della citata legge n. 1089 del 1939. Inoltre, si deve ritenere che
il legislatore abbia inteso richiamare le altre agevolazioni per gli
immobili storici e artistici già previste in materia di Irpef (non quelle
disposte ai fini di altre imposte) e ciò al solo fine di ridurre al 50 per
cento l’importo spettante per le agevolazioni medesime. Si deve ritenere,
pertanto, che il principio della riduzione al 50 per cento sia applicabile
soltanto alle agevolazioni previste per gli immobili storici e artistici e
non ad altre agevolazioni come, ad esempio alle spese di deambulazione,
locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti
con ridotte o impedite capacità motorie, che costituiscono spesa sanitaria
che dà diritto ad una detrazione ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1,
lettera c), del Tuir, anche se talune di esse potrebbero essere comprese
contemporaneamente nell’intervento relativo al superamento delle barriere
architettoniche.
Per quanto riguarda le altre agevolazioni vigenti in materia di immobili
vincolati in materia di Irpef queste sono contenute, in generale,
nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera g), del Tuir. La citata
disposizione prevede, infatti, quale onere che dà diritto ad una detrazione
d’imposta, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, nella misura rimasta a carico.
Va, inoltre, sottolineato che l’articolo 12, comma 2, della stessa legge
27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che il contributo eventualmente concesso
ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel
settembre e nell’ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche,
corrispondente all’ammontare dell’Iva pagata a titolo di rivalsa, in