Alfredo Neri & Figli

Detrazione Irpef 41 %

Indice della pagina

Informazioni sulla detrazione
In cosa consiste
Chi ne ha diritto
Per quali lavori
Le procedure da seguire
Cosa può andare storto

La detrazione per caminetti e stufe
La detrazione per le canne fumarie
La detrazione per le scale prefabbricate

Legislazione in ordine cronologico
Decreto ministero industria 15/02/92
Legge 27 dicembre 1997, n 449
Decreto ministero delle Finanze del 18/02/1998, n. 41
Circolare 57/E del 24/02/1992
Circolare 121 del 11/5/98
Legge finanziaria 2001
Legge finanziaria 2002

 

In che consiste 

   I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

   Il beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa di 150 milioni di lire (77.468,53 euro) per anno d’imposta e per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio, da suddividere in cinque o dieci anni (per i lavori eseguiti nel corso del 2002 solo 10 anni-vedi legge finanziaria2002); l’importo detraibile, quindi, è al massimo di 54.000.000 lire (36% di 150 milioni) per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.

   Per i lavori eseguiti sull’abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo di 150 milioni per ciascuna delle due unità. Se l’accatastamento è unico, il limite massimo detraibile resta fissato in 150 milioni complessivi. 

   Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tenere conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori: se l’intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite massimo detraibile resta fermo a 150 milioni anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più unità.

   A proposito della detrazione dall’Irpef del 36% della spesa sostenuta, va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. 

   Esempio: se la quota annua detraibile è di 5.000.000 lire, e l’Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell’anno in questione ammonta a 4.500.000 lire, la parte residua, 500.000 lire, non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo. 

   Attenzione: la detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore del condominio. In tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

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Chi ne ha diritto

   Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

   Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito.

   Hanno quindi diritto alla detrazione:

   - il proprietario o il nudo proprietario; 
   - il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
   - chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
   - i soci di cooperative divise e indivise;
   - i soci delle società semplici; 
   - gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali

   Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

   In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

   Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo caso è però necessario che il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente e che l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.

   Ha diritto alla detrazione del 36% anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

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Per quali lavori 

 


 

Spese detraibili  



















Manutenzione  
ordinaria  




































Manutenzione  
straordinaria  


















Restauro  








Ristrutturazione  















Altri interventi  
ammessi  

 

   
   I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono innanzitutto quelli elencati dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali. 

   Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:

   - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 
   - le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
   - le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle       norme UNI-CIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
   - le spese per l’acquisto dei materiali;
   - il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
   - le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
   - l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
     autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
   - gli oneri di urbanizzazione; 
   - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli
      adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del
      18 febbraio 1998). 

   Non possono invece ritenersi compresi tra le spese oggetto della detrazione gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

   La manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Gli stessi interventi, eseguiti sulle singole proprietà private (appartamenti, villette) o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.

   Esempi: demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, sostituzione con medesimi materiali dei manti di copertura dei tetti; demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura; rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni, questi ultimi se con le stesse caratteristiche dei precedenti; impianti per servizi accessori come idraulico-fognatizio, di allontanamento delle acque meteoriche, di illuminazione, di riscaldamento, di ventilazione e opere inerenti, sempre che non comportino creazione di nuovi volumi tecnici fuori o entro terra; intonaci, rivestimenti e coloriture di prospetti esterni purché eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; installazione d'impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi.

   Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.  

  Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condòmino in base alla quota millesimale. 

   Per questa categoria di opere non è richiesta la preventiva comunicazione al sindaco, autorizzazione o concessione. 

   Le stesse opere sono però soggette ad autorizzazione edilizia nel caso di:

   - interventi da eseguire negli stabili soggetti a vincolo di carattere storico, architettonico,
     archeologico, paesaggistico ai sensi delle Leggi 1089 e 1497 del 1939. 
   - installazione d'impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria
     ed acqua calda per edifici esistenti, quando eseguiti in edifici ricadenti nelle zone A-B/1-G/1 del
     Piano Regolatore generale, nel qual caso occorre presentare richiesta di autorizzazione edilizia
     al Dipartimento alle Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici, che potrà rilasciarla
     previo parere della commissione tecnico-consultiva edilizia. 

   La manutenzione straordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.  

   Esempi: rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse dalle precedenti; opere accessorie in edifici esistenti che comunque non comportino aumenti di volume e di superfici utili (quali ad esempio: centrali termiche, impianti di ascensori , scale di sicurezza, intercapedini, canne fumarie esterne, recinzioni, sistemazioni esterne, ecc.); demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni per creazione di servizi (come realizzazione ed integrazione di bagni, cucine, ecc.); rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;  interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia (art. 1 e 5 della legge 29/5/1982 n. 308). 
Gli interventi citati non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, né modificare le destinazioni d'uso preesistenti. 

   Per questa categoria di opere, è necessario presentare la denuncia di inizio attività.

   Restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.  

   Esempi: gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.  

   Ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.  

   Esempi:  sostituzione degli elementi verticali portanti dell'edificio con altri aventi caratteristiche fisiche e strutturali diverse;  costruzione di nuovi solai o demolizione e ricostruzione di quelli esistenti con alterazione delle quote di imposta; spostamento dei collegamenti verticali (scale, ascensori) con conseguente alterazione della tipologia dell'edificio; modifica delle coperture esistenti che, benché non comportino aumenti dei volumi utili, prevedano soluzioni strutturali o architettonici diverse; consistenti modifiche esterne dei prospetti direttamente connesse, per un rapporto di funzionalità, agli interventi realizzati all'interno e non costituenti ripristino di aperture o strutture di facciate preesistenti; realizzazione di nuovi balconi; modifica delle superfici o dei volumi delle singole unità immobiliari mediante l'aumento del numero delle stesse. 

  Per gli interventi di ristrutturazione bisogna richiedere la concessione edilizia.

   Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione  Sono pure ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gli interventi finalizzati:

   - alla realizzazione di autorimesse o posti auto; 
   - all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli
     appartamenti; 
   - al conseguimento di risparmi energetici; 
   - alla cablatura degli edifici; 
   - al contenimento dell’inquinamento acustico; 
   -  all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; 
   - all’esecuzione di opere interne. 
   - alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ad
     esempio la realizzazione di  un elevatore esterno all’abitazione. (E’ utile  precisare che gli
     interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non
     possono essere qualificati come  interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e,
     pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo
     le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione
     ordinaria o straordinaria).  
   - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso  la comunicazione, la robotica e ogni altro
      mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
     
all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’art. 3,
      comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. La detrazione compete unicamente per le spese
      sostenute per realizzare interventi sugli immobili e non, invece, per le spese sostenute per il
      semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna
      ed esterna. Non rientrano, pertanto, nell’agevolazione di cui trattasi, ad  esempio, i  telefoni a
      viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono
      inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali e’ prevista la detrazione
      del 19 per cento ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, lettera c, del TUIR
   - all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
      terzi Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti
      (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione
      comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti). Possono
      quindi aver diritto alla detrazione, ad esempio, opere come le seguenti: rafforzamento,
      sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate
      sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di
      serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui
      serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri
      antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza
      privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.  La  detrazione del
      36 per cento in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi
      sugli immobili pertanto non rientra  nell’agevolazione  il contratto stipulato con un istituto di
      vigilanza;
   - all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. In tal modo il legislatore ha inteso
     comprendere nell’agevolazione non solo le opere per l’adeguamento degli impianti alla
     normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all’installazione di
     dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la
     sicurezza domestica. In ogni caso si sottolinea che non da’ diritto alla detrazione il semplice
     acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di
     sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non
     spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca
     una tradizionale cucina a gas).L’agevolazione, invece, compete anche la semplice riparazione di
     impianti insicuri realizzati su immobili come ad esempio la sostituzione del tubo del gas,
     riparazione di presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio,
     l’istallazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;  il montaggio di vetri
     antinfortunistica;  l’installazione di un corrimano.

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Le procedure da seguire

   1    Munirsi delle autorizzazioni previste dalla Legge, o delle abilitazioni amministrative. A seconda del tipo di lavori da eseguire, possono rendersi necessarie la semplice denuncia di inizio attività, l'autorizzazione amministrativa o la concessione edilizia, la relazione tecnica, una delibera dell'assemblea condominiale, la dichiarazione di consenso del proprietario. In alcuni (pochi) casi, può non essere necessaria alcuna autorizzazione o comunicazione (vedi sotto caminetti e stufe).

   2    Inviare al Centro di Servizio delle Imposte , prima dell'inizio dei lavori, l'apposito modulo di richiesta ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autentica ed esente da imposta di bollo (autocertificazione), nella quale si dichiari di essere in possesso della seguente documentazione: 
        -Permessi comunali
        -Ricevute di pagamento ICI , se dovute, e anche se il pagamento è avvenuto in
          ritardo
        -Domanda di accatastamento, se necessaria
        -Dichiarazione di consenso del proprietario (per locatari e comodatari)
        -Delibera dell'assemblea condominiale (se l'intervento è effettuato su parti comuni
         dell'edificio)
        -Tabella dei millesimi ( per interventi condominiali)

   Se si vuole si può scegliere di allegare direttamente tale documentazione al modulo di richiesta.
   Ecco di seguito l'elenco degli Uffici:

Domicilio fiscale in comune della: 

Regione Lombardia
Regione Toscana
Regione Umbria
Regioni Puglia e Basilicata
Regione Emilia-Romagna
Regione Liguria
Regione Sicilia
Regioni Abruzzo, Marche e Molise
Regione Lazio
Regioni Campania e Calabria
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta
Regione Trentino - Alto Adige
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia
Regione Sardegna

Centro di servizio delle imposte

20138 Milano, via M. del Vascello, 14
40131 Bologna, via Marco Polo, 60
65100 Pescara, Via Rio Sparto, 52/B
70100 Bari, via Gentile, 52/B
40131 Bologna, via Marco Polo, 60 
16163 Genova, via Morego, 30 
90139 Palermo, via Konrad Roentgen, 3 
65100 Pescara, via Rio Sparto, 52B 
00155 Roma, via F. Depero (La Rustica) 
84194 Salerno, via Uff. Finanziari 
10093 Collegno (Torino), strada della Berlia, 20 
38100 Trento, viale Verona, 187 
30175 Marghera (Venezia), via G. De Marchi, 16 
09100 Cagliari, s.s. 554 - km 1,600 Loc.  S. Lorenzo 

 

   3    Sempre prima dell'inizio dei lavori, comunicare all'ASL di appartenenza, nei casi previsti dalla legislazione in materia di sicurezza del lavoro e di contribuzione, con lettera raccomandata A.R. :
        -Ubicazione dei lavori
        -Data di inizio attività
        -Dati del Cliente committente
        -Natura dei lavori
        -Nominativo dell'impresa ( o imprese) esecutrice

    4    Il pagamento delle spese per i materiali ed i lavori va effettuato esclusivamente tramite Bonifico Bancario, riportante la causale del versamento, con esplicito richiamo alla L. 449/97, ed il codice fiscale di tutti i contribuenti che intendono fruire dello sgravio fiscale, o del Condominio o dell'Amministratore, in caso di lavori condominiali, oltre al codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.

   5    A fine lavori, conservare tutta la documentazione: fatture, ricevute (in particolare quella del bonifico bancario!!), etc. Indicare poi, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si sono sostenute le spese, il numero di anni (5 o 10) in cui si intende ripartire la detrazione fiscale. Attenzione: può sembrare ovvio preferire la detrazione in 5 anni; tuttavia, ricordarsi che la detrazione non può eccedere l'importo dell'Irpef  realmente trattenuta o da versare, e che l'eventuale eccedenza non può costituire credito d'imposta, né essere trasferita all'anno successivo. Viene semplicemente persa. Una rateizzazione più lunga può meglio garantire, in alcuni casi,  l'intero recupero.
Per i lavori di ammontare complessivo superiore a 100 milioni di lire, produrre una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione;

   6    Negli anni successivi, detrarre dall'Irpef da versare, o comunicare la detrazione al Caf o al sostituto d'imposta, l'importo della rata previsto.

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Cosa può andare storto

  L'Amministrazione finanziaria può disconoscere la detrazione e procedere al recupero delle somme almeno nei casi in cui:

   - la comunicazione non venga trasmessa preventivamente al Centro di Servizio;
   - la comunicazione non contenga i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o
     quelli relativi alla domanda di accatastamento);

   - non vengano allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia
      vigente;

   - in assenza dei dati catastali, non venga allegata la fotocopia della domanda di
     accatastamento;

   - non vengano allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere
     dal 1997, se dovuta;

   - non sia allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli
     interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;

   - non sia allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore
     all’esecuzione dei lavori;

   - per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire non venga allegata la prevista
     dichiarazione di esecuzione degli stessi, sottoscritta come indicato in precedenza;

   - non sia stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, quando
     obbligatoria;

   - non vengano esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del
     bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la
     detrazione;

   - il pagamento non sia stato eseguito tramite bonifico bancario;
   - le opere edilizie eseguite siano difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio e
      non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;

   - vengano violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle
      relative agli obblighi contributivi.

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La detrazione per caminetti e stufe

Le opere ammesse ai benefici fiscali dal Decreto del Ministero dell'Industria del 15/02/92 sono relative all'acquisto, compresa IVA, di un caminetto e di una stufa, compresi gli accessori indispensabili all'installazione ( canale da fumo, coibentanti, etc.) con la relativa mano d'opera e tutte le eventuali spese collegate (sopralluoghi, progettazione, etc.), anche in assenza di opere edilizie propriamente dette e senza 'concessione comunale ', in quanto trattasi di opera interna finalizzata al risparmio energetico, a condizione che si tratti di un caminetto o di una stufa che abbiano un rendimento termico non inferiore al 70% con certificazione del produttore (praticamente, qualunque buon prodotto moderno), definiti per loro natura " bene finito per l'edilizia" e che sia stato installato all'interno di una abitazione con collegamento a canna fumaria già esistente
Se l'installazione di un nuovo camino richiede anche l'installazione di una nuova canna fumaria, trattandosi, in questo caso, di manutenzione straordinaria, e non prevista nel decreto del 1992, occorrerà presentare la denuncia inizio attività.
Se l'installazione della stufa o del caminetto è eseguita in proprio, senza l'intervento di personale specializzato, la detrazione è comunque ammessa, ma solo per i materiali.

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La detrazione per le canne fumarie

Il rivestimento interno di una canna fumaria esistente con un tubo d'acciaio, o comunque un intervento di manutenzione su una canna fumaria esistente è considerato manutenzione ordinaria, ed il godimento della detrazione è ammesso solo se si tratti di canna fumaria condominiale.
La realizzazione di una nuova canna fumaria è invece opera di manutenzione straordinaria, ed è in ogni caso ammessa alla detrazione, subordinata alla presentazione della denuncia di inizio attività o addirittura alla concessione edilizia, se inserita in una più ampia ristrutturazione.

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La detrazione per le scale prefabbricate

Vale più o meno il principio esposto per le canne fumarie: la sostituzione di una scala esistente con altra, anche nuova, ma simile per dimensioni e tipologia, senza particolari interventi edili, costituisce manutenzione ordinaria, non è soggetta ad autorizzazione, ma non consente la detrazione.
La realizzazione di una nuova scala, o una profonda modifica di una esistente che comporti variazioni o spostamenti, costituisce manutenzione straordinaria o ristrutturazione,  è soggetta ad autorizzazione o concessione, ma gode del diritto alla detrazione.

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Segue l'elenco delle Leggi in vigore relative alla detrazione Irpef del 41%


Decreto Ministero Dell'Industria 15 febbraio 1992
(G.U. 9-5-1992, n.107)
Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici

Art.1. Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali

1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dallart.29 della legge 9-1-1991, n.9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del primo comma dellart.87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917, e destinati ad edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui allart.40 dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco:
a) opere di coibentazione dellinvolucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9-1-1991, n.10;
b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;
c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;
h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;
i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dellaria allinterno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in questultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti lunità immobiliare;
l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dellenergia termica fornita alle singole unità immobiliari;
m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dellart.6 della legge 9-1-1991, n.10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;
n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
o) sorgenti luminose aventi unefficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dellunità immobiliare.
2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonché gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

Art.2  Spese deducibili

1. Sono deducibili, nei limiti previsti dallart.29 della legge 9-1-1991, n.9, le spese, documentate come previsto dallart.3, relative allacquisto di apparecchiature, materiali e componenti.
2. Fermi restando i limiti complessivi di deducibilità richiamati al primo comma, sono altresì deducibili le spese relative allinstallazione, documentate come previsto dallart.3, entro i limiti specifici di seguito indicati:
- opere di cui allart.1, primo comma, lettere a), b): due volte limporto relativo allacquisto di apparecchiature, materiali e componenti;
- opere di cui allart.1, primo comma, lettere c), d), i), l), m), n): 50% dellimporto relativo allacquisto di apparecchiature, materiali e componenti.
3. Non sono deducibili gli eventuali costi relativi allinstallazione per opere di cui allart.1, primo comma, lettere e), f), g), h), o).
4. Le spese relative alla dichiarazione del professionista richiesta dal secondo comma dellart.3 sono deducibili entro il limite di importo pari al 10% delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e impianti; inoltre entro lidentico limite di importo possono essere dedotte le spese per leventuale diagnosi energetica che ha determinato interventi previsti nel presente decreto.
5. Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere dedotte nel loro importo al netto dellIVA.

Art.3 Documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi

1. Per gli interventi di cui allart.1, primo comma, esclusi quelli di cui alla lettera o) del medesimo comma, la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo dimposta a cui si applica la riduzione è la seguente:
a) copia delle fatture, o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative allacquisto delle apparecchiature, dei componenti e del materiale;
b) copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative alle eventuali opere di installazione;
c) dichiarazione dellinstallazione attestante che gli interventi descritti nella dichiarazione stessa sono stati eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici e sono rispondenti ai requisiti tecnici eventualmente richiesti dal presente decreto;
d) dichiarazione, debitamente firmata dal soggetto interessato, attestante che gli interventi sono stati effettivamente realizzati nellunità immobiliare cui è riferita lagevolazione fiscale prevista dal presente decreto e che detti interventi non sono stati assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico;
e) eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi previsti nel presente decreto.
2. Per le opere di cui alla lettera a) ed alla lettera m) dellart.1, primo comma, è richiesta, oltre a quanto prescritto al primo comma del presente articolo, una dichiarazione di un professionista iscritto ad albo professionale che attesti la rispondenza delle opere stesse agli specifici criteri tecnici previsti.
3. Per lacquisto delle sorgenti luminose di cui allart.1, primo comma, lettera o), la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta a chi si applica la riduzione è costituita da copia della fattura o della ricevuta fiscale di acquisto delle sorgenti luminose, debitamente quietanzata e dalla quale risulti il produttore, il modello ed il valore di efficienza delle sorgenti luminose stesse.
Il presente decreto entra in vigore il 24 maggio 1992.  

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Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302,  Supp.  Ord., n. 255/L)

 

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE

Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1.  Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

2.  La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3.  Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l’intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all’ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 1997, se dovuta.

4.  In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5.  I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

7.  In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

8.  I fondi di cui all’articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

9.  I commi 40, 41 e 42 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:

“40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell’oblazione nei termini previsti dall’articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l’applicazione dell’interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell’obbligo di pagamento.

41.  È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l’attestazione del versamento della prima rata medesima.

42.  Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato all’avvenuto pagamento dell’intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni”.

10.  L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell’amministrazione stessa.

11.       Nella tabella A, parte III  (Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente:

“127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica

(omissis...)   

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Decreto Ministero delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1  della legge 27 dicembre 1997, n.  449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Art. 1.  

1.   I  soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d’imposta del  41 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a: 

a) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, al centro di servizio delle imposte dirette indirette,  individuato con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo  decreto dirigenziale;  copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione  di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell’immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;  copia  delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 1997,  se dovuta;  nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell’edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile, copia della delibera  assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, nonché la  dichiarazione  del  possessore di  consenso all’esecuzione dei lavori;                                           

b) comunicare   preventivamente  all’azienda  sanitaria  locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori; 

c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute  fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998 e 1999 per la  realizzazione  degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario  attraverso il quale e’ stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’articolo 3 comma  4, del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e  le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti  all’osservanza  delle  disposizioni  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione; 

d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di  L. 100.000.000,  dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli  ingegneri, architetti e geometri ovvero da  altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi.        

 2.  Per i lavori iniziati prima  della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data. 

3. Il  pagamento delle spese detraibili e’ disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la  causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico é effettuato. 

Art. 2.

1.  Il   contribuente opera irrevocabilmente la  scelta della ripartizione della detrazione in cinque  o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa e’ stata sostenuta.  

Art. 3.

1.  Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti  i  bonifici comunicano all’ufficio dell’amministrazione finanziaria di cui all’articolo  1, entro il trentuno luglio dell’anno successivo a quello di effettuazione del bonifico,  gli elenchi dei   beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Tali  elenchi,  predisposti su  supporti magnetici aventi le caratteristiche ed il tracciato record stabiliti con decreto dirigenziale, sono trasmessi unitamente ad una  nota, sottoscritta dal  legale rappresentante della banca o altro soggetto autorizzato, contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti, il numero di soggetti  in esso contenuti e il totale dei bonifici effettuati.      

Art. 4.

1.  La detrazione non e’ riconosciuta in caso di:                   
a)  violazione di quanto previsto all’articolo 1, commi 1 e 2;      
b) effettuazione  di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell’articolo 1;
d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di  lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi  competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.         

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Circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998

Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria.

1. Generalità

L’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto una speciale detrazione dall’imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare da far valere, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di taluni interventi illustrati nei successivi paragrafi. La detrazione è pari al 41 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di detti interventi. L’ammontare delle spese sul quale calcolare la detrazione non può superare una soglia predeterminata dal legislatore.
Come disposto dal comma 3 dello stesso articolo 1, è stato emanato il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale sono state dettate le modalità di attuazione della disposizione, nonché le procedure di controllo. Nello stesso regolamento, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 7, della legge in argomento, sono state fissate alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d’imposta.
Con decreto dirigenziale è stato approvato il modulo da presentare ai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette competenti, individuati con lo stesso decreto, nel quale devono essere indicati tutti i dati necessari per fruire della detrazione in esame.
L’articolo 13, comma 3, della stessa leggen.449 del 1997, ha stabilito l’applicabilità, tra le altre, delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 1, 2 e 3, anche per le spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell’anno 1996.
Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti in merito alle disposizioni in questione al fine di garantirne una uniforme interpretazione.

2. Soggetti che possono fruire della detrazione e limite di spesa

Tenuto conto del tenore letterale del comma 1, che introduce la detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti senza porre ulteriori condizioni né soggettive né oggettive, si deve ritenere che possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che hanno sostenuto, nei periodi d’imposta 1998 e 1999, le spese di cui trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico. Hanno, quindi, diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l’inquilino e il comodatario.

Tra i possessori dell’immobile sono compresi i soci di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale. I soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi sono compresi, invece, tra i detentori dell’immobile. Va, inoltre, precisato che il possessore o detentore dell’unità immobiliare residenziale può anche assumere la qualifica di imprenditore individuale, anche agricolo, se l’immobile relativo all’impresa sul quale vengono realizzati gli interventi non costituisce bene strumentale per l’esercizio dell’impresa, né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima e, conseguentemente, a norma dell’articolo 57 del Tuir, concorre a formare il reddito secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari.

La norma in esame trova, altresì, applicazione nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata. Si tratta delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dei soggetti ad essi equiparati, nonché delle imprese familiari. Per i soggetti che svolgono attività commerciale in forma associata, valgono i chiarimenti forniti a proposito degli imprenditori individuali con l’ulteriore precisazione che per l’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione e dell’importo spettante, determinato sulla base delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello stesso articolo 5 del Tuir.


Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41% al fine di determinare la suddetta detrazione va riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. A tale conclusione si perviene sulla base di diverse argomentazioni. In primo luogo, la norma, a differenza di altre disposizioni che hanno previsto agevolazioni fiscali in occasione della realizzazione di particolari opere sulle unità immobiliari, come, ad esempio, l’articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (norme per l’attuazione del piano energetico nazionale) che consentiva una deduzione a fronte delle spese per interventi atti a realizzare il risparmio energetico negli edifici, non correla il limite di spesa per la fruizione della detrazione al fabbricato sul quale sono eseguite le opere né al relativo reddito. Inoltre, è previsto che, a fronte del sostenimento di dette spese compete una detrazione nella misura del 41 per cento sino ad un importo “massimo” delle stesse di 150 milioni.

La formulazione “sino ad un importo massimo” lascia chiaramente intendere che, trattandosi di imposta personale, ciascun contribuente non può superare, ai fini della detrazione stessa, l’importo di 150 milioni. Va osservato, inoltre, che la locuzione “sulle singole unità immobiliari” assume rilievo autonomo ai fini del limite di 150 milioni ed è utilizzata in contrapposizione all’espressione relativa “sulle parti comuni degli edifici residenziali”. Pertanto, il limite soggettivo di 150 milioni va correlato al limite oggettivo relativo alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione sulle unità immobiliari. Ciascun contribuente ha, quindi, diritto a calcolare la detrazione su un importo massimo di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi previsti nella disposizione in esame. Inoltre, la detrazione compete per ciascun periodo d’imposta. L’Irpef è, infatti, una imposta personale, dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.

Dalle considerazioni sopra svolte consegue che:

il limite di 150 milioni deve intendersi riferito separatamente a ciascun anno d’imposta. Quindi, la detrazione può essere calcolata nel 1998 fino a un importo complessivo di 150 milioni per ciascuna unità immobiliare relativamente alla quale, nello stesso anno, sono sostenute e rimaste a carico le spese e nel 1999 fino ad un ulteriore importo complessivo di 150 milioni per ciascuna unità immobiliare relativamente alla quale le spese sono sostenute e rimaste a carico nello stesso anno;

la detrazione compete a ciascuno dei soggetti, possessori o detentori dell’immobile che abbia sostenuto le spese in questione, effettivamente rimaste a carico, sempre nel limite massimo, per ciascuna unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi, di 150 milioni;

nello stesso limite di 150 milioni per ogni unità immobiliare ciascun avente diritto può calcolare la detrazione anche per le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni condominiali indicate al paragrafo 3, attribuite sulla base delle quote millesimali, nonché per gli interventi relativi a ogni unità immobiliare posseduta o detenuta da società di cui all’articolo 5 del Tuir e soggetti ad essi equiparati, cui il soggetto interessato partecipa;

in caso di comproprietà, di contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di possesso, ha diritto a calcolare la detrazione sempre, nei limiti sopra indicati, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Analogamente, in presenza di un proprietario e di un inquilino o di un comodante e un comodatario, così come in presenza di un nudo proprietario e di un usufruttuario, la detrazione potrà essere calcolata sulla base delle spese da ciascuno sostenute, e rimaste a carico, fermo restando il limite individuabile di L. 150.000.000 per gli interventi realizzati su ciascuna unità immobiliare.

Va, inoltre, precisato che qualora gli interventi elencati nei paragrafi successivi siano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante va ridotta al 50 per cento in ossequio ai principi generali applicabili agli immobili promiscui.

3. Interventi che danno diritto alla detrazione

Ai sensi della disposizione in commento danno diritto alla detrazione le spese sostenute per:

a) interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia realizzati sulle “parti comuni di edificio”, così come definite all’art. 1117 C.C., “residenziale”;

b) gli interventi di cui alla precedente lettera a) - con l’esclusione della sola manutenzione ordinaria - realizzati sulle “singole unità immobiliari residenziali”.

Si tratta, evidentemente, degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, con l’esclusione, pertanto, degli interventi di nuova costruzione, salvo il caso di parcheggi pertinenziali.

Nell’ambito delle categorie del recupero del patrimonio edilizio esistente e della destinazione residenziale, la legge prevede un ampio ventaglio di interventi che possono beneficiare delle disposizioni tributarie in questione, che vanno dalla messa a norma degli edifici, alla realizzazione di posti auto, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alle misure antisismiche e di messa in sicurezza statica degli edifici, ecc., e che vengono meglio descritti più avanti.

Va precisato che gli interventi in questione devono riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali. Sono, quindi, esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Per espressa previsione normativa, è necessario, inoltre, che gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi siano “censiti dall’ufficio del catasto”, oppure sia stato chiesto l’accatastamento; e che sia stata pagata l’Ici per l’anno 1997, ove dovuta.
Gli immobili sui quali possono essere effettuati gli interventi agevolabili devono essere situati nel territorio nazionale, in quanto il legislatore, riferendosi espressamente agli interventi di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ha inteso prevedere l’agevolazione solo per detti immobili. I lavori, invece, possono essere eseguiti anche da imprese non residenti nel territorio dello Stato.

3.1. Unità immobiliari residenziali
La formulazione della norma in commento, che prevede la possibilità di calcolare una detrazione a fronte delle spese per gli interventi realizzati nelle “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali”, porta a comprendere nell’ambito applicativo della disposizione gli interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad abitazione di qualunque categoria catastale. Al riguardo, si precisa che va utilizzato un criterio d’uso dell’unità immobiliare “di fatto”, ferma restando l’applicabilità di eventuali sanzioni per mancata variazione catastale o per infrazioni di natura edilizia ed urbanistica. Ai fini della disposizione in commento, per l’individuazione degli edifici ammessi all’agevolazione, non può essere utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio fiscale anche la singola abitazione, realmente utilizzata come tale, ancorché unica all’interno di un edificio. In tale fattispecie può essere ricompresa anche l’unità immobiliare adibita ad alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condomini possono calcolare la detrazione in ragione delle quote millesimali di proprietà.

3.2. Parti comuni degli immobili
Quanto esposto al punto precedente comporta che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Utilizzando, quindi, un principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all’intero edificio, è possibile ammettere alla detrazione fiscale, nel caso delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purché soggetto passivo dell’Irpef) qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Qualora tale percentuale sia inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

3.3. Pertinenze
La possibilità di calcolare una detrazione relativamente alle spese sostenute per gli interventi in questione è estesa, nella disposizione in commento, anche alle pertinenze delle unità immobiliari residenziali possedute o detenute. La detrazione compete anche se gli interventi sono realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.
La nozione di pertinenza, nel caso in esame, deve essere intesa in senso ampio, purché esistano le condizioni oggettive e soggettive, previste all’art. 817 C.C., che danno vita al rapporto di pertinenza. L’elemento oggettivo è costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio od ornamento tra l’elemento di pertinenza e l’elemento principale, per il miglior uso od ornamento di quest’ultima. L’elemento soggettivo è dato dalla volontà del proprietario dell’elemento principale o di chi ne abbia sulla medesima un diritto reale o la detenzione, di porre la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale dell’elemento principale. Ne consegue che sono compresi nell’ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi, anche innovativi, realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite numerico) già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare principale. È esclusa, quindi, in via generale, la possibilità di realizzare volumi autonomi rispetto ad una unità immobiliare principale.

3.4. Categorie di intervento edilizio
Gli interventi edilizi rubricati nella legge di incentivazione sono, innanzitutto, quelli definiti dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, ma anche altri, che traggono la loro definizione da specifici provvedimenti legislativi. Risulta necessario, pertanto, esaminare le varie definizioni introdotte nel 1978 al fine di specificare la diversa portata di ciascuna categoria di intervento. è necessario, comunque, integrare la disciplina generale di ogni singola categoria definita nella legge n.457/1978 con le eventuali maggiori specificazioni o limitazioni contenute negli strumenti urbanistici generali o nei regolamenti edilizi. Di seguito si riporta la nozione di ogni categoria di intervento con una elencazione esemplificativa dei lavori ammissibili.

Manutenzione ordinaria
(lett. a), art. 31, legge n.457/1978)
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Dalla definizione di legge sopra riportata si deduce che gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;

la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);

rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;

rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;

sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;

riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;

riparazione recinzioni;

sostituzione di elementi di impianti tecnologici;

sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

Manutenzione straordinaria
(lett. b), art. 31, legge n.457/1978)
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso.
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:

sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;

realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;

realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;

realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;

consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;

rifacimento vespai e scannafossi;

sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;

rifacimento di scale e rampe;

realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;

sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;

realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;

interventi finalizzati al risparmio energetico.

Restauro e risanamento conservativo
(lett. c), art. 31, legge n.457/1978)
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio.

La norma descrive due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma differenti per quanto attiene le finalità e, soprattutto, riguardo alle caratteristiche degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti.
Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico-artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare. Gli stessi interventi, attraverso la preliminare analisi storica e artistica delle trasformazioni subite dall’edificio nel corso del tempo, sono effettuati principalmente attraverso la conservazione degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell’edificio stesso.
Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d’uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel restauro e risanamento conservativo i seguenti interventi:

modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;

innovazione delle strutture verticali e orizzontali;

ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;

adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;

apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia
(lettera d), art. 31, legge n. 457/1978)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il primo determinato dalla “sistematicità” delle opere edilizie e il secondo, più rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell’organismo edilizio che può portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l’intervento stesso è considerato di “trasformazione urbanistica”, soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di oneri concessori. Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi:

riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;

costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;

mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
- trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
- interventi di ampliamento delle superfici.
è il caso di rilevare che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento.

Eliminazione delle barriere architettoniche
(legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236)
Trattasi di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria.

Opere finalizzate alla cablatura degli edifici
(legge 31 luglio 1997, n. 249)
Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla legge 31 luglio 1997, n.249, che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali.
Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l’accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza.

Opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico
(legge 26 ottobre 1995, n.447 e D.P.C.M. 14 novembre 1997)
La normativa di riferimento è quella prevista dalla legge quadro sull’inquinamento acustico, e dal recente D.P.C.M. 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1997, n.280. Le opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette: (ad es. sostituzione di vetri degli infissi). In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa.

Opere finalizzate al risparmio energetico
(legge 9 gennaio 1991, n. 10 e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412)
Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall’art.1 del decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n.107. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette e vale quanto detto a proposito dell’inquinamento acustico.

Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
(legge 2 febbraio 1974, n. 64)
La normativa tecnica regolamentare a cui fare riferimento è contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, del 16 gennaio 1996 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n.29 del 5 febbraio 1996. Gli interventi di messa in sicurezza statica e quelli relativi all’adozione di misure antisismiche sono, in genere, riferiti ad opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità. Ma la legge, oltre a disporre che gli interventi in questione devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendente interi edifici, stabilisce che nell’ambito dei centri storici essi “devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
La norma rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l’intervento attivo degli enti locali. La rilevanza degli interventi - che interessano edifici e ambienti tutelati e chiamano direttamente in causa i comuni, anche per la necessità di intervenire, come si è detto, sulla rete dei servizi - non può, infatti, essere sottovalutata. Pertanto, è da ritenere che, ai fini dell’applicazione della disposizione, debbano essere i privati, di norma, a predisporre “progetti unitari”, ed a sottoporli all’esame del comune, per una approvazione di tipo “edilizio”: ovverosia mediante una concessione, stante che non si tratta, nel caso in esame, di piano urbanistico. Ma non può essere esclusa l’iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari.

E’ appena il caso di rilevare che le disposizioni in questione, per ovvi motivi tecnici ed esecutivi, deve essere estesa a tutti i casi di miglioramento o di adeguamento della sicurezza statica ed antisismica, dovendo interpretare l’ulteriore specificazione del legislatore nel caso dei centri storici come una indicazione di metodo circa la particolare cautela da tenere nel caso di edifici realizzati con tecnologie e materiali oggi non utilizzati correntemente.

Interventi di messa a norma degli edifici
(legge 5 marzo 1990, n. 46 e legge 6 dicembre 1971, n. 1083)
La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici, è quella prevista dal D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.38. Ai fini del beneficio fiscale sono richiamate le norme applicabili alle unità immobiliari abitative e alle relative parti comuni, soggette all’applicazione della legge 46/1990, Si tratta, quindi, di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell’abitazione meglio individuati all’articolo 1 della legge 46/1990 e definiti nel successivo regolamento attuativo. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio.

Opere interne
La definizione di “opere interne” si riferisce, come è noto, alle diverse categorie rubricate nell’art. 31 della legge 457/1978, le cui caratteristiche principali ed unificanti sono, in sintesi, l’assenza di alterazione dell’aspetto esterno degli edifici, nonché la natura di interventi edilizi che non comportino trasformazioni urbanistiche, oggetto di concessione edilizia. Sulla natura ed i limiti delle opere interne è intervenuta la legge n.662/1996, all’art. 2, comma 60, laddove si assoggettano a denuncia di inizio attività le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile. Si tratta di una definizione che chiarisce il limite delle potenzialità dell’intervento “interno” il quale, in conformità del titolo abilitativo necessario, non deve eccedere il limite dell’intervento meramente edilizio, potendosi realizzare, quindi, opere comprese nella manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, anche connesse con opere di manutenzione ordinaria. Pur non essendo espressamente citata nell’articolo 1 della legge 449/1997, è evidente come la modalità di intervento in commento riguardi la maggior parte delle opere eseguibili all’interno di una singola unità immobiliare, per le quali le opere stesse devono essere considerate nell’insieme della categoria di intervento edilizio di maggior rilievo, come identificata all’art. 31 della legge 457/1978.

Parcheggi pertinenziali
(legge 24 marzo 1989, n. 122)
La legge 24 marzo 1989, n.122 e successive modificazioni, relativa a disposizioni in materia di parcheggi, consente, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi, in due condizioni:

a) a privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purché ciò non sia in contrasto con i piani urbani del traffico e nel rispetto dell’uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici;
b) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati, da “destinare a pertinenza di immobili privati”.

La norma ha origine dalla riscontrata carenza di parcheggi, sia privati che pubblici, e consente, con una serie di agevolazioni di natura regolamentare e finanziaria la promozione degli interventi di realizzazione di immobili destinati a parcheggio. In ambedue le fattispecie la legge prevede l’obbligo di pertinenzialità ad una unità immobiliare e di inalienabilità della pertinenza dall’immobile principale, essendo considerato il parcheggio spazio “asservito”, indispensabile all’uso dell’unità immobiliare. In genere, le amministrazioni locali hanno imposto un limite massimo di distanza del parcheggio dall’unità immobiliare da asservire.
Ciò premesso, è evidente che l’ipotesi a) non comporta particolari problemi interpretativi, ed è, quindi, consentito usufruire dei benefici fiscali sia per interventi di realizzazione di parcheggi che per opere di recupero degli stessi, purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.
Viceversa, nel caso dell’ipotesi b), la detrazione può essere concessa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. qualora si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da parte di un contribuente soggetto all’Irpef;
2. qualora vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare, di proprietà del contribuente soggetto all’Irpef, oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia una obbligazione per la creazione di un vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente;
3. qualora siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, e quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili a beneficio fiscale.

Nella ipotesi sopra descritta, appare evidente che la comunicazione all’Ufficio finanziario da parte del contribuente soggetto all’Irpef può intervenire successivamente all’inizio dei lavori, iniziati, dal concessionario. Al concessionario, quindi, è fatto obbligo di fornire la documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale.

3.4. Titoli abilitativi
Per l’abilitazione alla realizzazione degli interventi di recupero, la legge non prevede procedure speciali o semplificate. Pertanto, procedure e procedimenti sono quelli stabiliti dalle normative - a tutti i livelli - vigenti. è, tuttavia, appena il caso di sottolineare l’opportunità che i comuni e gli altri enti ed uffici competenti adottino comportamenti idonei a rendere più agevole l’attuazione della nuova normativa. Non è da sottovalutare, infatti, la potenzialità delle disposizioni di legge di creare sinergie tra lo Stato - attraverso i benefici fiscali - e i comuni - che possono operare sulle aliquote ICI - per incentivare, da parte dei privati, il recupero di ampie zone del patrimonio edilizio esistente.
Comunque, a solo titolo indicativo, e salva la necessità di verificare le indicazioni delle norme e dei regolamenti locali, si riportano, qui di seguito, i titoli abilitativi necessari in relazione alle varie categorie di intervento:

la manutenzione ordinaria non necessita di alcun titolo abilitativo o comunicazione all’amministrazione comunale;

la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo sono soggetti, nel caso di immobili non vincolati da leggi di tutela ambientale o monumentale, alla denuncia di inizio attività, prevista dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.662. Viceversa, nel caso di immobili soggetti a tutela, oltre all’acquisizione del nullaosta di compatibilità delle opere da realizzare con la tutela del bene, è necessario presentare istanza di autorizzazione edilizia, ai sensi dell’art. 48 della legge 457/1978 e dell’art. 7 della legge 25 marzo 1982, n.94. In tale ultimo caso, tuttavia, il rilascio dell’autorizzazione edilizia dovrà avvenire in forma esplicita, non essendo prevista dalle norme citate, la formazione del “silenzio - assenso” sulle domande di autorizzazione edilizia che riguardino opere da eseguire su immobili soggetti a tutela;

la ristrutturazione edilizia è sottoposta al rilascio di concessione edilizia, tramite la procedura stabilita nell’art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell’individuazione del corretto titolo abilitativo per l’esecuzione delle opere da utilizzare per l’esecuzione delle medesime, le tipologie di intervento di seguito descritte, devono, quindi, essere inserite nella categoria descritta all’art. 31 della legge n.457/1978, in base ad una verifica concreta tra gli interventi da effettuare e la possibile natura degli stessi.

4. Spese che danno diritto alla detrazione e disciplina della detrazione d’imposta

Come già precisato le spese sostenute, rispettivamente, nei periodi di imposta 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi elencati nel paragrafo precedente, e rimaste effettivamente a carico, danno diritto ad una detrazione del 41 per cento dall’Irpef dovuta per gli stessi anni e l’importo massimo delle suddette spese, sul quale è possibile calcolare la detrazione, non può superare, per ciascun avente diritto, il limite complessivo di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi.

Ai fini della imputazione delle spese di cui trattasi la disposizione in commento fa riferimento alle spese sostenute e, quindi, al criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento. Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d’imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura. Al riguardo si precisa che, relativamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali, ovvero su unità immobiliari residenziali di proprietà di uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data in cui l’amministratore o altro soggetto incaricato procede al pagamento delle spese. Resta fermo, ovviamente, relativamente alle parti comuni, che ciascun condomino può calcolare la detrazione tenendo conto delle sole quote effettivamente pagate al condominio entro la fine del periodo d’imposta. Così, ad esempio, se il pagamento delle spese da parte dell’amministratore è avvenuto nel corso del 1998, ciascun condomino, con riferimento al periodo d’imposta relativo a detto anno, può calcolare la detrazione sulla parte di spese dal medesimo versate a tale titolo, in base alla ripartizione millesimale e alla delibera assembleare. In tal modo rilevano i versamenti eventualmente anticipati nel 1997 per consentire all’amministratore di procedere nel 1998 al pagamento delle spese per gli interventi effettuati, mentre restano escluse le quote non versate dal condomino entro il 31 dicembre 1998 anche se l’amministratore ha provveduto al pagamento.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione, nel limite già esposto, rientrano le spese per:

progettazione dei lavori;

acquisto di materiali;

esecuzione dei lavori;

altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;

relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;

perizie e sopralluoghi;

imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;

oneri di urbanizzazione;

altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.

Non rientrano, invece, tra le spese che danno diritto alla detrazione, gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, etc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Una considerazione va svolta con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 23 della legge n. 392 del 1978, la quale prevede che, in caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione su immobili concessi in locazione, il proprietario ha diritto a ripetere all’inquilino il 5 per cento all’anno quale interesse legale. Al riguardo va precisato che tale previsione non esplica alcun effetto ai fini del limite di 150 milioni. Infatti l’importo imputato all’inquilino entra a comporre il canone di locazione, che il proprietario, osservando le disposizioni contenute nell’articolo 129 del Tuir assoggetta a tassazione quale reddito del fabbricato.
La detrazione spettante va ripartita in quote costanti nell’anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi. In alternativa, il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo. L’opzione, in base all’articolo 2 del regolamento di attuazione, è effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono sostenute le spese. L’importo della quota di detrazione spettante per ciascun periodo d’imposta, non fruito in uno degli anni perché superiore all’imposta dovuta per lo stesso anno, non può essere cumulato con la quota spettante per un altro periodo d’imposta, non può essere richiesto in diminuzione dalle imposte dovute per l’anno successivo e non può essere richiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In base a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 1 in esame, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi elencati nel paragrafo precedente, le quote di detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In pratica, il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell’unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi d’imposta la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi si trasferisca all’acquirente.

La realizzazione degli interventi, aumentando il valore dell’immobile ne ha influenzato il prezzo di acquisto ed ha comportato una traslazione dell’onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà. Tenuto conto della finalità perseguita dal legislatore, al fine di evitare che situazioni analoghe abbiano un diverso trattamento fiscale, che si tradurrebbe in una discriminazione di alcuni tipi di passaggi di proprietà, si deve ritenere che, benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita” la disposizione possa trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito. Pertanto, anche in caso di decesso del contribuente la detrazione che non può essere più fruita dal deceduto si trasmette agli eredi del contribuente deceduto ed in caso di donazione è attribuita al donatario. Analoghe considerazioni non possono essere svolte nell’ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa, mentre la detrazione stessa non si trasmette agli eredi.

5.  Cumulabilità con altre agevolazioni

Per espressa previsione normativa, gli effetti derivanti dalle disposizioni in esame sono cumulabili con le agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
Al riguardo si precisa in primo luogo che il termine “ridotte” risulta riferito alle “agevolazioni” e pertanto la riduzione al 50 per cento riguarda evidentemente le agevolazioni previste per gli immobili vincolati ai sensi della citata legge n. 1089 del 1939. Inoltre, si deve ritenere che il legislatore abbia inteso richiamare le altre agevolazioni per gli immobili storici e artistici già previste in materia di Irpef (non quelle disposte ai fini di altre imposte) e ciò al solo fine di ridurre al 50 per cento l’importo spettante per le agevolazioni medesime. Si deve ritenere, pertanto, che il principio della riduzione al 50 per cento sia applicabile soltanto alle agevolazioni previste per gli immobili storici e artistici e non ad altre agevolazioni come, ad esempio alle spese di deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie, che costituiscono spesa sanitaria che dà diritto ad una detrazione ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, anche se talune di esse potrebbero essere comprese contemporaneamente nell’intervento relativo al superamento delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda le altre agevolazioni vigenti in materia di immobili vincolati in materia di Irpef queste sono contenute, in generale, nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera g), del Tuir. La citata disposizione prevede, infatti, quale onere che dà diritto ad una detrazione d’imposta, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura rimasta a carico.
Va, inoltre, sottolineato che l’articolo 12, comma 2, della stessa legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che il contributo eventualmente concesso ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e nell’ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche, corrispondente all’ammontare dell’Iva pagata a titolo di rivalsa, in