Di seguito elenchiamo le leggi a tutela del consumatore più generali, comunque pertinenti alla nostra attività, in ordine cronologico di pubblicazione.
Responsabilità per danno da prodotti difettosi
Sicurezza generale dei prodotti (Responsabilità del produttore e del distributore)
Diritti
del consumatore
Tutela in materia di contratti a distanza
(Diritto di recesso, diritto di informazione completa ed attendibile...)
Garanzie
sui prodotti di consumo Recente ed importante (Garanzia di legge
estesa a due anni, responsabilità del venditore anche per dichiarazioni
pubbliche, diritto di riparazione o sostituzione, 2 mesi di tempo dalla scoperta
del difetto o della non conformità per denunciarlo...)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 1988, N. 224
Attuazione della direttiva CEE n. 85/ 374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 146 DEL 23 GIUGNO 1988
ART. 1.
Responsabilità del produttore.
1. Il
produttore è responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto.
ART. 2.
Prodotto.
1.
Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche
se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2.
Si considera prodotto anche l’elettricità.
3.
Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell’allevamento,
della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni. Si considera
trasformazione la sottoposizione del prodotto a un trattamento che ne modifichi
le caratteristiche, oppure vi aggiunga sostanze. Sono parificati alla
trasformazione, quando abbiano carattere industriale, il confezionamento e ogni
altro trattamento, se rendano difficile il controllo del prodotto da parte del
consumatore o creino un affidamento circa la sua sicurezza.
ART. 3.
Produttore.
1.
Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente
e il produttore della materia prima.
2.
Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della
pesca e della caccia, produttore è che li abbia sottoposti a trasformazione.
3.
Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il
proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua
confezione.
ART. 4.
Responsabilità del fornitore.
1.
Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa
responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio
di un’attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato,
entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del
Produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2.
La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto
che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo
dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se
ancora esistente.
3.
Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata
preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la
comunicazione entro i tre mesi successivi.
4.
In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del
giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può
fissare un’ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione
prevista dal comma 1.
5.
Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere
chiamato nel processo a norma dell’art. 106 del codice di procedura civile e
il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce
e non contesta l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il
convenuto può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese
cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato
nella Comunità europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se
sia noto il produttore.
ART. 5.
Prodotto difettoso.
1.
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
1.
il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
fornite;
2.
l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
3.
il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
ART. 6.
Esclusione della responsabilità.
1. La responsabilità è esclusa:
1. se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
2. se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
3. se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;
4. se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
5. se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
6. nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
ART. 7.
Messa in circolazione del prodotto.
1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
ART. 8.
Prova.
1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’art. 6. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
ART. 9.
Pluralità di responsabili.
1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
ART. 10.
Colpa del danneggiato.
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’art. 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.
ART. 11.
Danno risarcibile.
1. E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:
1. il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
2. la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di lire settecentocinquantamila.
ART. 12.
Clausole di esonero da responsabilità.
1.E’ nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente decreto.
ART. 13.
Prescrizione.
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.
ART. 14.
Decadenza.
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
ART. 15.
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge.
1. Le disposizioni del presente decreto non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
ART. 16.
Disposizione transitoria.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima della data della sua entrata in vigore e comunque prima del 30 luglio 1988.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
(come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67)
Attuazione della direttiva
84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE,
in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa
Art. 1. Finalità
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 2. Definizioni
a) per <<pubblicità>>, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
b) per <<pubblicità ingannevole>>, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
b - bis) per <<pubblicità comparativa>>, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
c) per <<operatore pubblicitario>>, il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.
Art. 3. Elementi
di valutazione
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
Art. 3-bis Condizioni
di liceità della pubblicità comparativa
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o , se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.
Art. 4. Trasparenza
della pubblicità
2. I termini <<garanzia>>, <<garantito>> e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. É vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Art. 5. Pubblicità
di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori
Art. 6. Bambini
e adolescenti
Art. 7. Tutela
amministrativa e giurisdizionale
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.
10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile nonché per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n.929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.281.
15. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'art.11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.287, è incrementato 10 unità nell'anno 2000, di 5 unità nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell'anno 2002.
Art. 8. Autodisciplina
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 9. Entrata
in vigore
DECRETO
LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.115
Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale
dei prodotti.
(GU n. 92 del 20-4-1995)
Entrata in vigore del
decreto: 5/5/1995
Art.
1.
Obiettivi e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:
a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;
b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Art. 2. -
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo
destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato da consumatore,
ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito di un'attività
commerciale; tuttavia le disposizioni del presente decreto non si applicano al
prodotto di seconda mano ceduto come pezzo d'antiquariato o come prodotto da
riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il cedente ne
informi per iscritto il cessionario;
b) prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso normale o
ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio
oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto
o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della
salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei
seguenti elementi:
1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione,
imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;
2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è
ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;
3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali
istruzioni per l'uso, eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal
produttore;
4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di
maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto, con
particolare riguardo ai minorenni;
c) prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di
"prodotto sicuro" ai sensi della lettera b); la possibilità di
raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o
di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un
motivo sufficiente per considerare un prodotto "pericoloso";
d) produttore:
1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità
europea e qualsiasi altra persona individuabile come tale
mediante l'apposizione sul prodotto
del nome, del marchio o di altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo
il prodotto;
2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando
il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza, l'importatore del prodotto;
3) gli altri operatori professionali della catena di
commercializzazione, quando la loro attività può incidere
sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;
e) distributore: l'operatore professionale della catena di
commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di
sicurezza del prodotto.
Art. 3.
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall’uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.
3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l’individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l’identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l’esame dei reclami presentati e l’informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.
4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l’immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l’esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di quest’ultimo ai sensi del comma 5.
5. Il distributore
deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per garantire
l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, è tenuto:
a) a non distribuire
prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle
informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a favorire il
controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le
informazioni concernenti i rischi derivanti dall’uso del prodotto al
produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per
evitare tali rischi.
6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l’esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.
Art. 4.
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato.
2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.
3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Art. 5.
Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell’interno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all’art. 6, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall’art.6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte l’anno presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalità definite dalla conferenza medesima.
Art. 6.
C o n t r o l l i
1. Le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l’elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su indicazione della amministrazione competente.
2. Ai fini dell’espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purchè accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.
3. Le amministrazioni
di cui all’art. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravità
del rischio, a:
a) disporre, anche
dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro,
adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio
dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli
stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di
stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
b) esigere tutte le
informazioni necessarie dalle parti interessate;
c) prelevare campioni
di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi
volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all’art. 4, redigendone
processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
d) sottoporre
l’immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da
renderlo sicuro e disporre l’apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze
sui rischi che esso può presentare;
e) disporre che le
persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano
avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche
mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
f) vietare, durante
il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non
superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un
prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e
concordanti di un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica; la
durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;
g) vietare
l’immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi
adottando i provvedimenti necessari a garantire l’osservanza del divieto;
h) disporre, entro un
termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia
commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto,
qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità
pubblica;
i) ordinare, a cura
del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove
necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in
cui non sia stato effettuato l’adeguamento richiesto ai sensi del presente
articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano
i criteri di sicurezza indicati all’art. 4, oppure sia accertata, nonostante
tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed immediato
rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore,
e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro
detentore del prodotto a fini commerciali, qualora ciò sia necessario al fine
di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal
prodotto stesso.
5. Il produttore procede all’adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili.
6. Per armonizzare l’attività di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell’interno si provvederà, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’espletamento delle attività di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall’incendio.
7. Il Ministero della sanità, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica.
Art. 7
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento, che limita l’immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne dispone il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati entro tre giorni dalla data di adozione, con l’indicazione del termine e della autorità cui è possibile ricorrere.
2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima dell’adozione delle misure di cui all’art. 6, comma 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare alla autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato al procedimento.
Art. 8.
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato notifica alla Commissione europea i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. La notifica di cui al comma 1 non è necessaria quando il provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al territorio nazionale.
3. I provvedimenti di cui all’art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), adottati senza gli adempimenti di cui all’art. 7, comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l’eventuale commercializzazione o l’uso di un prodotto o di un lotto di prodotti, devono essere comunicati immediatamente al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che ne informa tempestivamente la Commissione europea.
4. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato comunica tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni tenendo conto dell’allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni che adottano i provvedimenti, devono darne immediata comunicazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli organi giudiziari nell’ambito degli interventi di competenza.
6. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato comunica immediatamente all’amministrazione competente le misure stabilite dalla Commissione europea in ordine alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.
7. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato comunica tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato d’urgenza previsto nell’allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono all’eventuale designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.
Art. 9.
Responsabilità del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224.
Art. 10.
S a n z i o n i
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’art. 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dell’art. 6, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 17 marzo 1995
Legge 675/96
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali
Aggiornamento alla GU 06/09/97 n319.
SICUREZZA PUBBLICA
1.
Finalità e definizioni.
1. La presente legge
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente
legge si intende:
a) per “banca di dati”,
qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate
in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati
tali da facilitarne il trattamento;
b) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica,
l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per “Garante”, l’autorità istituita ai sensi dell’articolo
30.
2.
Ambito di applicazione.
1. La presente legge si
applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio
dello Stato.
3.
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.
1. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è
soggetto all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati
di cui all’articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
3. Particolari trattamenti in
ambito pubblico.
1. La presente legge non si
applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione
dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (2), come
modificato dall’articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell’accordo di
adesione alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, reso
esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388 (3);
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801 (4), ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell’articolo 12 della medesima legge;
c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno
1931, n. 778 (5), e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell’ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell’articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici
giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia
e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.2. Ai
trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui
agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione
per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 34.
4.Trattamento
di dati svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con
l’ausilio di tali mezzi.
5.
Trattamento di dati svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con
l’ausilio di tali mezzi.
6.
Trattamento di dati detenuti all’estero.
1. Il trattamento nel
territorio dello Stato di dati personali detenuti all’estero è soggetto alle
disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui
al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28.
7.
Notificazione.
1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione
della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è
effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata
ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal
numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova
notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma
4 e deve precedere l’effettuazione della variazione.
3. La notificazione è
sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all’Unione europea o, qualora,
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l’indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonché l’eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si
considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all’articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le
informazioni di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (5/a), alle camere di commercio, industria, artigiano e
agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria;
gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in
forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4,
lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di
legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui
al medesimo articolo 24;
b) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma
4-bis dell’articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al
medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all’organizzazione interna dell’attività esercitata dal titolare,
relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di
cui agli articoli 22 e 24 (5/b).
5-ter. Fuori dei casi di cui
all’articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per
l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza
inviata per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all’organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla
diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque
per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma l, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato
con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all’adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole
finalità strettamente collegate all’adempimento di specifiche prestazioni e
fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del
codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell’attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di
dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al
periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità
medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in
conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di
biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero
per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di
finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che
in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la
fondazione, il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di
informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle
autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di
adesioni a proposte di legge d’iniziativa popolare, a richieste di referendum,
a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui
all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per
l’amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti (6).
5-quater. Il titolare si può
avvalere della notificazione semplificata o dell’esonero di cui ai commi 5-bis
e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai
medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi
5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia
ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le
modalità previste dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi (6).
5-quinquies. Il titolare che
si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui
al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta (6).
8.
Responsabile.
1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
2. Il responsabile procede al
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi
alle istruzioni del titolare o del responsabile.
9.
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo
lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo
10.
Informazioni rese al momento della raccolta.
1. L’interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile (6/a).
2. L’informativa di cui al
comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali
non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è
data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora
sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al
comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (7), e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
11.
Consenso.
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con
il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può
riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui
all’articolo 10.
12.
Casi di esclusione del consenso.
1. Il consenso non è
richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e
detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l’interessato o per l’acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per
l’adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di
deontologia di cui all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità
fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 (7), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
13.
Diritti dell’interessato.
1. In relazione al
trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante
accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a),
l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4,
lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che
le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di
cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato,
ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33,
comma 3.
3. I diritti di cui al comma
1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei
diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
14.
Limiti all’esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui
all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei
confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni
del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 (8), convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419
(9), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la
politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1
il Garante, anche su segnalazione dell’interessato ai sensi dell’articolo
31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l’attuazione.
Sezione
III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno
15.
Sicurezza dei dati.
1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
2. Le misure minime di
sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma
1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10), entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
di grazia e giustizia, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di
cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in
relazione all’evoluzione tecnica del settore e all’esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
16.
Cessazione del trattamento dei dati.
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per
finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed
è punita ai sensi dell’articolo 39, comma 1.
17.
Limiti all’utilizzabilità di dati personali.
1. Nessun atto o
provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato.
2. L’interessato può
opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della
conclusione o dell’esecuzione di un contatto, in accoglimento di una proposta
dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
18.
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell’articolo 2050 del codice civile.
19.
Incaricati del trattamento.
1. Non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate
per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal
responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
20.
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati.
1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici
sono ammesse:
a) con il consenso espresso
dell’interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
d) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti
a tutela della riservatezza ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del
codice di deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui
l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (11), e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (12), nonché tra società controllate e società
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, si applicano le disposizioni dell’articolo 27.
21.
Divieto di comunicazione e diffusione.
1. Sono vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all’articolo 7.
2. Sono altresì vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell’articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi
della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell’articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la
diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie
per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati
anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l’osservanza delle norme
che regolano la materia.
22.
Dati sensibili.
1. I dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche,
il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato,
che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati
indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (13),
e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 43, comma 2.
23.
Dati inerenti alla salute.
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l’autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute
dell’interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la
collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il trattamento può
avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato solo per
il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare.
3. L’autorizzazione di cui
al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanità. E’ vietata la comunicazione dei dati ottenuti
oltre i limiti fissati con l’autorizzazione.
4. La diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia
necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
24.
Dati relativi ai provvedimenti di cui all’articolo 686 del codice di procedura
penale.
1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1,
lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
25.
Trattamento di dati particolari nell’esercizio della professione di
giornalista.
1. Salvo che per i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso
dell’interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui
all’articolo 22 è effettuato nell’esercizio della professione di
giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei
limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo
trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all’articolo
24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità
del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza
l’autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei
modi di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), l’adozione, da parte del
Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente
articolo, effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, che
preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla
natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati,
che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla
proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato
adottato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, esso è adottato
in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi
2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi
da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme
semplificate per le informative di cui all’articolo 10 (13/a).
4-bis. Le disposizioni della
presente legge che attengono all’esercizio della professione di giornalista si
applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco
dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero (13/b).
26.
Dati concernenti persone giuridiche.
1. Il trattamento nonché la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o
associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti
persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni
dell’articolo 28.
27.
Trattamento da parte di soggetti pubblici.
1. Salvo quanto previsto al
comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, èegrave; consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
2. La comunicazione e la
diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento,
o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato,
la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della
presente legge.
3. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti
pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di
organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), sono attuati nel pieno rispetto
delle disposizioni della presente legge.
28.
Trasferimento di dati personali all’estero.
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante,
qualora sia diretto verso un paese non appartenente all’Unione europea o
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può
avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è
vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei
dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si
tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato
dall’ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento
e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le
misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è
comunque consentito qualora:
a) l’interessato abbia
manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l’interessato o per l’acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo ovvero per
la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell’interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 (15), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità
fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell’interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui
al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi
dell’articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato
nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al
comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell’articolo 7 ed è
annotata in apposita sezione del registro previsto dall’articolo 31, comma 1,
lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall’articolo 7.
29.
Tutela.
1. I diritti di cui
all’articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all’autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere
proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già
adita l’autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile,
il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi
all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi
al Garante il titolare, il responsabile e l’interessato hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà
di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d’ufficio,
l’espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il
provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura
dell’ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del
caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto
o in parte di taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se,
entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4
ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l’interessato
possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
o dalla data del rigetto tacito. L’opposizione non sospende l’esecuzione del
provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche
in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E) (16), e può sospendere, a richiesta, l’esecuzione del
provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso
per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi
comprese quelle inerenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo
22, comma 1, o che riguardano, comunque, l’applicazione della presente legge,
sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale
è risarcibile anche nei casi di violazione dell’articolo 9.
30.
Istituzione del Garante.
1. E’ istituito il Garante
per la protezione dei dati personali (16/b).
2. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito
un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza nelle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri
durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una
volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i membri non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive.
5. All’atto
dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori
ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (17), e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori o ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una
indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al
primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il
regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere
corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
31.
Compiti del Garante.
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un
registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di
regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e
il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la
materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati
di cui all’articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il
blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della
Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e
verificare, anche su richiesta dell’interessato, se rispondono ai requisiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui
all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con
il pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (18), e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui
al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione
ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello
svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell’altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte
alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del
giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma
5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l’editoria.
32.
Accertamenti e controlli.
1. Per l’espletamento dei
propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare,
all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti.
2. Il Garante, qualora ne
ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di
dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati
agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (19).
6. Per i trattamenti di cui
agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite
di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a
quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito,
salvo che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (19/a), come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al
comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della
specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da
personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 33,
comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali
da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del
Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un
numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. Per
gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
33.
Ufficio del Garante.
1. Alle dipendenze del
Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante (20). Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi (20/a).
2. Le spese di funzionamento
dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è
soggetta al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti
l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Garante, nonché
quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno, e su
parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì
previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all’articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra
le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per
l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 13, nonché della notificazione
di cui all’articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere
del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può
comunque essere emanato (20/b).
4. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi
dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali.
5. Per l’espletamento dei
propri compiti, l’ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati
ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti
all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di
indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali.
6. Il personale addetto
all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò
di cui siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
34.
Omessa o infedele notificazione.
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero
indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione
prevista dall’articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un
anno.
35.
Trattamento illecito di dati personali.
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto
di cui all’articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
3. Se dai fatti di cui ai
commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
36.
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati.
1. Chiunque, essendovi
tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi
2 e 3 dell’articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal
fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al
comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
37.
Inosservanza dei provvedimenti del Garante.
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, o dell’articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
38.
Pena accessoria.
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
39.
Sanzioni amministrative.
1. Chiunque omette di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
3. L’organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689 (20/c), e successive modificazioni.
45.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in
vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per
i trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
le disposizioni della presente legge si applicano a decorre dal 1° gennaio
1998. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge 30
settembre 1993, n. 388 (31), la presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell’accordo di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
Legge
30 luglio 1998, n. 281
Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti
Art.
1. Finalità ed oggetto della legge
1. In
conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità
europee e nel trattato sull’Unione europea nonché nella normativa comunitaria
derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e
collettivi dei consumatori e degli utenti, ne é promossa la tutela in sede
nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le
iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina
dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche
amministrazioni.
2. Ai
consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali
concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza.
Art.
2. Definizioni
1. Ai fini della presente legge si
intendono per:
a) “consumatori e utenti”: le persone
fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili
all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;
b) “associazioni dei consumatori e degli utenti”: le formazioni sociali che
abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi
dei consumatori o degli utenti.
Art.
3. Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli
utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 5 sono legittimate ad agire
a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti
lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1
possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura e’, in ogni caso, definita entro
sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione,
sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e’ depositato per l’omologazione nella
cancelleria della pretura del luogo nel quale si e’ svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità
formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l’azione di cui al comma
1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in
cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del
comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi
di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla
litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il
diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle
medesime violazioni.
Art.
4. Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. E’ istituito presso il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di seguito denominato “Consiglio”.
2. Il Consiglio, che si avvale, per le
proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e’ composto dai
rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell’elenco di cui all’articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e
delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni,
e delle province autonome, ed e’ presieduto dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio e’ nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie
riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e
delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì
essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di
regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e
sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti
delle materie trattate.
4. E’ compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli
schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di
iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e
gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche
in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui
diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della
sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori
e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e
regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche
iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei
consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tal fine il
presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico
cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei
consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e
dell’Unione europea.
Art.
5. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale
1. Presso il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e’ istituito l’elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L’iscrizione nell’elenco e’
subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di
uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli
scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con
le modalità di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili,
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non
rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera l’associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e
degli utenti e’ preclusa ogni attività di promozione o pubblicità
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni
connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato provvede annualmente all’aggiornamento
dell’elenco.
5. All’elenco di cui al presente
articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti
operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche
costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di
riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità
di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art.
6. Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti
dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i
criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni
iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della presente legge.
Art.
7. Copertura finanziaria
1. Per le finalità della presente legge
e’ autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal
1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo
svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all’articolo 4 e
di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all’articolo 6.
2. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
8. Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio
di cui all’articolo 4 e’ composto dai membri della Consulta dei consumatori
e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed
e’ integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell’elenco di
cui all’articolo 5, ove non già rappresentate nella Consulta.
2. Fino alla data di cui al comma 1, il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il parere
del Consiglio di cui all’articolo 4, può iscrivere in via provvisoria
nell’elenco di cui all’articolo 5 associazioni che non siano in possesso del
requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i
restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
DECRETO
LEGISLATIVO 22 maggio 1999 n. 185
Attuazione
della direttiva CEE 97/7 relativa alla protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999)
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita
o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale
contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del
contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui
alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale
eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza
agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle
tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a
disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato
nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il
consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in
particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del
contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua
anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le
informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della
esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono
comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di
recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può
presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter
presentare reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci
giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui
questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione
del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi
e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il
diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma
1; (rettifica pubblicata sulla G.U. n. 230 del 30.9.1999)
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di
una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può
essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e
facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi
designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine
per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso
a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al
mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle
somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel
minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il
fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al
fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal
terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il
consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il
fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo
le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso
del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del
contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da
quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 7.
Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del
contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8. (note)
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia
previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo
.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i
pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della
carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate
al consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. è vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una
sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di
pagamento.
2. Il
consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa
consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax,
richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono
irrinunciabili. è nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12. (nota)
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9
e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui
all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di
ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della
provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13. (note)
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge
30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto
legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15. (note)
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le
disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto
legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata,
audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile
al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i
servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione
di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su
taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
(G.U. n. 57 del 8-3-2002 - Supplemento Ordinario
n.40)
In vigore dal: 23-3-2002
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile è inserito il seguente paragrafo:
“1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). –
Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni
di consumo: qualsiasi
bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto
di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità
giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando
non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
3) l’energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione Europea, qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
1519-ter (Conformità al contratto). –
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore
beni conformi al contratto di vendita. Si presume
che i beni di consumo siano
conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono
idonei all’uso al quale
servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono
conformi alla
descrizione fatta
dal venditore
e possiedono le qualità
del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano
la qualità
e le prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo,
che il
consumatore può ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della
natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni
fatte al
riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare
nella pubblicità
o sull’etichettatura;
d) sono
altresì idonei
all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato da
questi portato a conoscenza del
venditore al momento della
conclusione del
contratto e
che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi
è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il
consumatore era
a conoscenza del difetto o non poteva
ignorarlo con
l’ordinaria diligenza
o se il difetto di conformità
deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il
venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al
comma secondo,
lettera c,
quando, in via anche alternativa,
dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non
poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata
adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo
da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di
acquistare il bene di consumo non
è stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater
(Diritti del consumatore). –
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della
consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità
del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione
adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
Ai fini
di cui
al comma terzo é da considerare eccessivamente oneroso uno dei due
rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro,
tenendo conto:
a) del
valore che
il bene avrebbe se non vi fosse
difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di
conformità;
c) dell’eventualità
che il
rimedio alternativo
possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
Il consumatore pur richiedere, a sua scelta, una
congrua riduzione del prezzo
o la risoluzione
del contratto ove ricorra una
delle seguenti situazioni:
a) la riparazione
e la
sostituzione sono
impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore
non ha
provveduto alla
riparazione o
alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma
sesto;
c) la sostituzione o la riparazione
precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore
Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
Dopo la
denuncia del
difetto di conformità, il
venditore pur offrire al
consumatore qualsiasi
altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora
il consumatore
abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze
in ordine alla decorrenza
del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo
proposto;
b) qualora
il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio,
il consumatore
deve accettare
la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del
presente articolo
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e’ stato possibile o é eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). –
Il venditore finale, quando é responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad
un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale
distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione
della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto
prestato.
1519-sexies (Termini). –
Il venditore é responsabile, a norma dell’articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore
il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria
se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di
conformità.
L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di
ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far
valere sempre i diritti di cui all’articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato
entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). –
La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima
o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno
indicare:
a) la
specificazione che il consumatore e’ titolare dei diritti previsti
dal presente
paragrafo e che la garanzia
medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in
modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l’estensione territoriale della
garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). –
E’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese
extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). -
Le disposizioni del presente paragrafo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da
altre norme dell’ordinamento giuridico”.
Art. 2.
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all’articolo1519-septies del codice civile, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.