Alfredo Neri

Tutela del consumatore

    Di seguito elenchiamo le leggi a tutela del consumatore più generali, comunque pertinenti alla nostra attività, in ordine cronologico di pubblicazione.

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Pubblicità Ingannevole

Sicurezza generale dei prodotti  (Responsabilità del produttore e del distributore)

Tutela dei dati personali

Diritti del consumatore

Tutela in materia di contratti a distanza
  (Diritto di recesso, diritto di informazione completa ed attendibile...)

Garanzie sui prodotti di consumo  Recente ed importante (Garanzia di legge estesa a due anni, responsabilità del venditore anche per dichiarazioni pubbliche, diritto di riparazione o sostituzione, 2 mesi di tempo dalla scoperta del difetto o della non conformità per denunciarlo...)


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  24  MAGGIO  1988,  N. 224

Attuazione della direttiva CEE n. 85/ 374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 146 DEL 23 GIUGNO 1988

ART. 1.
Responsabilità del produttore.

1. Il produttore è responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto.

ART. 2.
Prodotto.

1.      Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2.      Si considera prodotto anche l’elettricità.
3.      Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni. Si considera trasformazione la sottoposizione del prodotto a un trattamento che ne modifichi le caratteristiche, oppure vi aggiunga sostanze. Sono parificati alla trasformazione, quando abbiano carattere industriale, il confezionamento e ogni altro trattamento, se rendano difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore o creino un affidamento circa la sua sicurezza.

ART. 3.
Produttore.

1.      Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima.
2.      Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, produttore è che li abbia sottoposti a trasformazione.
3.      Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

ART. 4.
Responsabilità del fornitore.

1.      Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del Produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2.      La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3.      Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4.      In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un’ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5.      Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’art. 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6.      Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Comunità europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.

ART. 5.
Prodotto difettoso.

1.      Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
        1.      il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le  istruzioni e le avvertenze fornite;
        2.      l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si  possono ragionevolmente prevedere;
        3.      il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

ART. 6.
Esclusione della responsabilità.

1. La responsabilità è esclusa:

1.      se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

2.      se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

3.      se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;

4.      se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

5.      se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

6.      nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

ART. 7.
Messa in circolazione del prodotto.

1.      Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

2.      La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.

3.      La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

ART. 8.
Prova.

1.      Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.

2.      Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’art. 6. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

3.      Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

ART. 9.
Pluralità di responsabili.

1.      Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

2.      Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

ART. 10.
Colpa del danneggiato.

1.      Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’art. 1227 del codice civile.

2.      Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3.      Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

ART. 11.
Danno risarcibile.

1. E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:

1.      il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

2.      la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di lire settecentocinquantamila.

ART. 12.
Clausole di esonero da responsabilità.

1.E’ nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente decreto.

ART. 13.
Prescrizione.

1.      Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.

2.      Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.

ART. 14.
Decadenza.

1.      Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

2.      La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

3.      L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

ART. 15.
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge.

1.      Le disposizioni del presente decreto non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi.

2.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

ART. 16.
Disposizione transitoria.

1.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima della data della sua entrata in vigore e comunque prima del 30 luglio 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

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Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74

(come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67)

Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE,
in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

 

Art. 1. Finalità


1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.


Art. 2. Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per <<pubblicità>>, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

b) per <<pubblicità ingannevole>>, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

b - bis) per <<pubblicità comparativa>>, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

c) per <<operatore pubblicitario>>, il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.


Art. 3. Elementi di valutazione


1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.


Art. 3-bis Condizioni di liceità della pubblicità comparativa


1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;

b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingenera confusione sul mercato fra operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o , se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.


Art. 4. Trasparenza della pubblicità


1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.

2. I termini <<garanzia>>, <<garantito>> e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

3. É vietata ogni forma di pubblicità subliminale.


Art. 5. Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori


1. É considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.


Art. 6. Bambini e adolescenti


1. É considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.


Art. 7. Tutela amministrativa e giurisdizionale


1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti.

7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.

11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile nonché per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n.929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.281.

15. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'art.11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.287, è incrementato 10 unità nell'anno 2000, di 5 unità nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell'anno 2002.


Art. 8. Autodisciplina


1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.

3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.


Art. 9. Entrata in vigore


1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.115
Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
(GU n. 92 del 20-4-1995)

 Entrata in vigore del decreto: 5/5/1995

Art.  1.
Obiettivi e ambito di applicazione 

1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:

    a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;

    b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

Art. 2. -
 Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato da consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito di un'attività commerciale; tuttavia le disposizioni del presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo d'antiquariato o come prodotto da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario;
b) prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
    1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;
    2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;
    3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni per l'uso, eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore;
    4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto, con particolare riguardo ai minorenni;
c) prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di "prodotto sicuro" ai sensi della lettera b); la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto "pericoloso";
d) produttore:
    1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità europea e qualsiasi altra persona individuabile come tale mediante l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio o di altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
    2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza, l'importatore del prodotto;
    3) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;
e) distributore: l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di  sicurezza del prodotto.

Art. 3.
Obblighi del produttore e del distributore 

1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall’uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l’individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l’identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l’esame dei reclami presentati e l’informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.

4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l’immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l’esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di quest’ultimo ai sensi del comma 5.

5. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, è tenuto:
a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall’uso del prodotto al produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.

6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l’esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.

Art. 4.
Presunzione e valutazione di sicurezza 

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato.

2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.

3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 5.
Procedure di consultazione e coordinamento 

1. I Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell’interno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all’art. 6, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall’art.6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte l’anno presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalità definite dalla conferenza medesima.

Art. 6.
C o n t r o l l i

1. Le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l’elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su indicazione della amministrazione competente.

2. Ai fini dell’espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purchè accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.

3. Le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravità del rischio, a:
a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all’art. 4, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
d) sottoporre l’immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l’apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare;
e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;
g) vietare l’immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l’osservanza del divieto;
h) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica;
i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato l’adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all’art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

5. Il produttore procede all’adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili.

6. Per armonizzare l’attività di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell’interno si provvederà, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’espletamento delle attività di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall’incendio.

7. Il Ministero della sanità, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica.

Art. 7
Disposizioni procedurali 

1. Il provvedimento, che limita l’immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne dispone il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati entro tre giorni dalla data di adozione, con l’indicazione del termine e della autorità cui è possibile ricorrere.

2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima dell’adozione delle misure di cui all’art. 6, comma 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare alla autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato al procedimento.

Art. 8.
Notificazione e scambio di informazioni 

1. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato notifica alla Commissione europea i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. La notifica di cui al comma 1 non è necessaria quando il provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al territorio nazionale.

3. I provvedimenti di cui all’art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), adottati senza gli adempimenti di cui all’art. 7, comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l’eventuale commercializzazione o l’uso di un prodotto o di un lotto di prodotti, devono essere comunicati immediatamente al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che ne informa tempestivamente la Commissione europea.

4. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato comunica tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni tenendo conto dell’allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992.

5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni che adottano i provvedimenti, devono darne immediata comunicazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli organi giudiziari nell’ambito degli interventi di competenza.

6. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato comunica immediatamente all’amministrazione competente le misure stabilite dalla Commissione europea in ordine alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

7. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato comunica tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato d’urgenza previsto nell’allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono all’eventuale designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.

Art. 9.
Responsabilità del produttore 

1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224.

Art. 10.
S a n z i o n i 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’art. 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dell’art. 6, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 17 marzo 1995 

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Legge 675/96
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Aggiornamento alla GU 06/09/97 n319. SICUREZZA PUBBLICA

Capo I - Princìpi generali

1. Finalità e definizioni.

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per “banca di dati”, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per “Garante”, l’autorità istituita ai sensi dell’articolo 30.

2. Ambito di applicazione.

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

3. Particolari trattamenti in ambito pubblico.

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (2), come modificato dall’articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell’accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388 (3);
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (4), ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge;
c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 (5), e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell’ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell’articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

4.Trattamento di dati svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici.

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l’ausilio di tali mezzi. 

5. Trattamento di dati svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici.

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l’ausilio di tali mezzi.

6. Trattamento di dati detenuti all’estero.

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all’estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28.

Capo II - Obblighi per il titolare del trattamento

7. Notificazione.

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l’effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all’Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l’indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l’eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (5/a), alle camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell’articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all’organizzazione interna dell’attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 (5/b).

5-ter. Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

a) è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all’organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma l, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all’adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all’adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell’attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la fondazione, il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d’iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l’amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti (6).

5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell’esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:

a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi (6).

5-quinquies. Il titolare che si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta (6).

8. Responsabile.

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Capo III - Trattamento dei dati personali

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati

9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

10. Informazioni rese al momento della raccolta.

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile (6/a).

2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (7), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Sezione II - Diritti dell’interessato nel trattamento dei dati

11. Consenso.

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.

2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 10.

12. Casi di esclusione del consenso.

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (7), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

13. Diritti dell’interessato.

1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
   
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma     intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
   
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
   
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

14. Limiti all’esercizio dei diritti.

1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

a) in base alle disposizioni del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 (9), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l’attuazione.

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno

15. Sicurezza dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all’evoluzione tecnica del settore e all’esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

16. Cessazione del trattamento dei dati.

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:

a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell’articolo 39, comma 1.

17. Limiti all’utilizzabilità di dati personali.

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contatto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati

19. Incaricati del trattamento.

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità. 

20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati.

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell’interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (11), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (12), nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell’articolo 27.

21. Divieto di comunicazione e diffusione.

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all’articolo 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 9, comma 1, lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

Capo IV - Trattamento di dati particolari

22. Dati sensibili.

1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (13), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 43, comma 2.

23. Dati inerenti alla salute.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l’autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E’ vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l’autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all’articolo 686 del codice di procedura penale.

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

25. Trattamento di dati particolari nell’esercizio della professione di giornalista.

1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell’interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all’articolo 22 è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all’articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l’autorizzazione del Garante.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), l’adozione, da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 10 (13/a).

4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all’esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (13/b).

26. Dati concernenti persone giuridiche.

1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.

2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 28.

Capo V - Trattamenti soggetti a regime speciale

27. Trattamento da parte di soggetti pubblici.

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, èegrave; consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

28. Trasferimento di dati personali all’estero.

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente all’Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall’ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l’interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (15), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato, prestate anche con un contratto.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell’articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall’articolo 7.

Capo VI - Tutela amministrativa e giurisdizionale

29. Tutela.

1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l’autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell’ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) (16), e può sospendere, a richiesta, l’esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l’applicazione della presente legge, sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell’articolo 9.

Capo VII - Garante per la protezione dei dati personali (16/a)

30. Istituzione del Garante.

1. E’ istituito il Garante per la protezione dei dati personali (16/b).

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (17), e successive modificazioni. Il personale collocato fuori o ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

31. Compiti del Garante.

1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti s